TITOLO VII Delle sanzioni civili (RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO) 1. Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.
2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.