Codice Penale art. 185


TITOLO VII Delle sanzioni civili (RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO)
1. Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.
2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

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