Risarcibilità anche in capo all'usufruttuario o all'inquilino del danno non patrimoniale per infiltrazione di acqua. (Tribunale di Roma, Sez. V, sent. n. 25 del 3 gennaio 2018)

La mancata disponibilità dell'abitazione a causa dei lavori al solaio di copertura dell'edificio che causano le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante di proprietà esclusiva costituisce un caso di ingiustizia costituzionalmente qualificata. Ne consegue che il danno non patrimoniale ben può essere risarcito anche all'inquilino o all'usufruttuario oltre che al titolare dell'immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
I lavori da eseguire sulla copertura dell'immobile cagionano infiltrazioni di acqua nell'appartamento posto al piano sottostante, tanto da causare il peggioramento dello stato di salute dell'inquilina che vi abita, invalida civile al 100%. Può essere risarcito il danno alla persona? Secondo la S.C. la risposta è affermativa: l'appaltatore è stato ritenuto responsabile per i danni cagionati a terzi ex art. 2059 cod.civ., dal momento che l'illecito ha inciso negativamente anche su un interesse della persona diverso dal diritto di proprietà, tale quello al godimento della casa di abitazione scaturente dalla locazione.

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