Fusione


Fusione

1) Fase preliminare

Gli amministratori di tutte le società partecipanti alla fusione devono, innanzitutto, predisporre il progetto di fusione, stabilendo eventuale rapporto di cambio, dandovi la necessaria pubblicità.
Le forme di fusione dal punto di vista giuridico

Documentazione informativa

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono predisporre la seguente documentazione informativa:
- situazione patrimoniale della propria società;
- loro relazione ;
- relazione degli esperti;
Tali documenti hanno essenzialmente una funzione informativa dei soci dei creditori sociali e dei terzi, devono conformarsi a criteri di verità e chiarezza e non sono suscettibili di eccezioni o deroghe (Cass. 22 luglio 1994 n. 6828).
La generale impossibilità di modificare il progetto di fusione rende importante e delicata questa preventiva fase di informazione dei soci, che devono essere messi a conoscenza di tutti i dettagli.

Il deposito degli atti (fusione di società)

87 - Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione

a) Situazione patrimoniale (art. 2501 quater c.c.)
Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione devono redigere una situazione patrimoniale della propria società
Secondo la tesi dominante essa non dovrebbe essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea, secondo alcuni essa deve essere, però, controllata, dal collegio sindacale
Nella prassi, detta situazione patrimoniale viene fatta approvare dall’assemblea dei soci unitamente all’approvazione del progetto di fusione.
La situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo deve essere riferita ad una data non più vecchia di 4 mesi dal giorno del deposito del progetto nella sede della società.
L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea ed all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi del’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data di decisione sulla fusione.
Le diverse società partecipanti possono redigere situazioni patrimoniali riferite a date diverse, purché siano rispettati i termini previsti dalla legge.
È possibile sostituire le situazione patrimoniale con l'ultimo bilancio di esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito del progetto nella sede della società (art. 2501 ter c. 3 c.c.), purchè da tale bilancio emerga la situazione attuale al momento della fusione.

XI - Derogabilità termini per le delib. di fusione e scissione, computo dei termini per la situazione patrim. di fusione e per bilancio d'esercizio

97 - Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone

La situazione patrimoniale

Nota 1 appunti notaio Fusco sull’incontro dottor RESCIO:

1) Rinuncia alla situazione patrimoniale art. 2501 – quater ed alla relazione degli amministratori
- rinuncia con il consenso di tutti i soci di tutte le società partecipanti alla fusione;
- dubbi sussistono in caso di società di nuova costituzione che non abbia bilanci approvati o depositati, in quanto l’art. 11 delle Direttiva comunitaria presupporrebbe l’esistenza di un precedente bilancio e di un precedente inventario. L’interpretazione migliore vuole un’applicazione letterale dell’art. 2501- quater c.c. e non appiattita sulla direttiva comunitaria;
- Nella fusione mediante addebitamento si può teoricamente rinunciare alla situazione patrimoniale ma nei fatti è impossibile tenuto conto che in base all’art. 2501-bis 4 comma c.c. la relazione dell’esperto, irrinunciabile, prevedendo l’attestazione sulla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto, si fonderà necessariamente su una situazione patrimoniale;
- la mancanza di una situazione patrimoniale pone il problema dell’esistenza e del conseguente accertamento notarile di eventuali perdite. Occorre ricordare che in base all’art. 2501-quinquies 3° comma c.c. gli amministratori devono segnalare in assemblea le modifiche rilevanti eventualmente intervenute tra il progetto e la data di decisione. E’ opportuno aggiungere l’attestazione da parte degli stessi amministratori che non vi sono perdite nelle società coinvolte.”


b) Relazione degli amministratori (art. 2501 quinquies c.c.)
Non necessaria nella procedura "semplificata"

La relazione degli amministratori
Gli amministratori devono redigere e sottoscrivere una relazione nella quale illustrano e giustificano , sotto il profilo giuridico ed economico:
- il progetto di fusione,
- i criteri adottati per la valutazione dei patrimoni di ciascuna società,
- le modalità con le quali è stato determinato il rapporto di cambio,
- la motivazione dei metodi impiegati
- le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere il maggior numero possibile di informazioni anche sui dettagli tecnici, sulla tempistica, sulle conseguenze dell'eventuale realizzazione.
La relazione non è richiesta se vi rinunziano, all’unanimità, tutti i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione (art.2501-quinquies).
Normalmente si redige una relazione per ciascuna società, ma può essere predisposto un unico documento approvato poi da ciascun organo amministrativo.
Per la dottrina l'atto è collegiale e, in presenza di un consiglio di amministrazione, deve essere approvato da tale organo.
La fusione di società quotate in borsa

c) Relazione degli esperti (art. 2501 sexies c.c.)

Non necessaria nella procedura "semplificata".
Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione devono deliberare la richiesta di designazione degli esperti per poi presentare la relativa istanza al Presidente del Tribunale competente in base alla sede società.
Gli amministratori possono chiedere al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante di nominare uno o più esperti comuni , per limitare il rischio di divergenze di valutazione.

La relazione ha ad oggetto la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e deve contenere :
a) il metodo o i metodi seguiti per la sua determinazione e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione;
c) il parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
Il parere positivo o negativo degli esperti non è vincolante per l'assemblea o per i soci.

L.D.2 – Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti

Al fine di redigere la relazione, ciascun esperto ha diritto di ottenere da ciascuna delle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto è responsabile dei danni eventualmente causati con il comportamento proprio o dei propri collaboratori alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi (art. 2501 quinquies c. 4 c.c.). La responsabilità sussiste in caso di dolo o colpa (Rel. Min. al D.Lgs. 22/91).

La relazione non è richiesta se vi rinunziano, all’unanimità, tutti i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione (art.2501-sexies).

III - Rinuncia alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio in caso di fusione e scissione

26 - Esonero dall'obbligo di far redigere la relazione degli esperti nella fusione

27 - Presupposti per l'applicazione dell'art. 2501 sexies ultimo comma cc

La relazione degli esperti

La fusione di società quotate in borsa

d) Relazione di stima del conferimento

Nel silenzio della legge, una tesi giurisprudenziale e dottrinale ritiene necessario valutare il patrimonio trasferito con una relazione di stima per evitare fenomeni di annacquamento del capitale della società risultante dalla fusione, quando :
- alla fusione partecipi una società di persone e la società incorporante o risultante dalla fusione sia una società di capitali (in tal senso anche: Trib. Napoli 11 giugno 1993, Trib. Napoli 5 dicembre 1989);
- il capitale sociale della società risultante dalla fusione superi la somma dei capitali delle società partecipanti alla fusione.
La stima non è comunque necessaria quando il patrimonio viene trasferito in denaro .

Per l'orientamento prevalente la relazione è analoga a quella dei conferimenti di beni in natura e crediti.

L.A.7 - Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 cc

Nota 4 appunti notaio Fusco sull’incontro dottor Rescio:
“4) Aumento di capitale a fronte di rapporto di cambio
- Il caso è quello di una incorporante e due incorporate con rapporto di cambio a favore dei soci delle due incorporate soddisfatto mediante aumento di capitale dell’incorporante se non sono altrimenti disponibili azioni da assegnare agli indicati soci. Ora nel caso di insufficienza dei patrimoni netti delle incorporate si può procede con la rivalutazione dei beni del patrimonio dell’incorporante. La differenza tra patrimonio contabile e patrimonio effettivo verrà accertata ed attestata mediante perizia di stima. Questa soluzione tesi ormai ampiamente accreditata in base al concetto non solo del disavanzo da annullamento che ex art. 2504-bis 4° comma c.c. si può spalmare sugli elementi attivi e passivi e per la differenza sull’avviamento, ma anche del disavanzo da concambio derivante da una rivalutazione del patrimonio dell’incorporante e ciò anche in deroga al principio della continuità dei bilanci art. 2504-bis 4° comma c.c. in quanto in base a determinate ragioni economiche (ad es. acquisizione di una società concorrente) si è sopportato un costo per l’acquisizione della società giustificato appunto dalla relazione di stima.”


Rapporto di cambio

Fusione: il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio esprime la quota di partecipazione al capitale della società risultante dall'operazione che spetta a ciascun socio della società che si estingue e cioè il numero delle nuove azioni o la quota da assegnargli
(ad esempio: 10 azioni della società Y incorporata, danno diritto a 1 azione della società Z incorporante).
La legge prevede la possibilità di attribuire al socio, oltre al cambio delle azioni o delle quote, un conguaglio in denaro di cui infra.
La definizione del rapporto di cambio deve rispettare il diritto del singolo a rimanere socio della società con una posizione equivalente, in termini di valore effettivo, a quella che aveva prima dell'operazione e permettere ai soci di valutare gli effetti patrimoniali dell'operazione.
Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione o incorporande fissano un rapporto di cambio. La determinazione non è delegabile .
Gli amministratori, però, possono chiedere l'assistenza ed il parere di tecnici diversi da quelli che saranno nominati dal Tribunale.
La legge si limita a stabilire che il rapporto di cambio deve essere congruo (art. 2501 quinquies c.c.).

Fusione di società: la tutela dei soci

Dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcuni elementi per la sua determinazione, precisando innanzitutto che è necessario valutare i valori patrimoniali «effettivi» e non quelli contabili.
L'elaborazione parte dalla situazione patrimoniale contabile (tramite la quale si ottiene il rapporto di cambio c.d. «teorico o puro») e prosegue con le eventuali rettifiche e le rivalutazioni che gli amministratori possono ritenere necessarie (rapporto di cambio c.d. «negoziato») in funzione, tra l'altro:
- del valore di mercato dei titoli;
- dell'eventuale rapporto di partecipazione o di controllo tra le società partecipanti;
- del contributo che i patrimoni delle società arrecheranno (presumibilmente) , alla formazione del reddito;
- della convenienza per l'incorporante di assorbire l'incorporanda;
- dei limiti di accettabilità del rapporto di cambio per i soci dell'incorporanda
Il rapporto di cambio teorico può non coincidere con il rapporto di cambio negoziato tra gli amministratori delle diverse società, e inserito nel progetto di fusione.

XII - Modalità di soddisfazione del concambio nella fusione e nella scissione

Capitale risultante dalla fusione

Dal punto di vista contabile, il capitale sociale della società risultante dalla fusione e la distribuzione di questo tra i soci può essere diverso dalla somma delle attività nette apportate alla società e dalle loro proporzioni.
Si parla in tal caso di differenze da concambio e, più precisamente:
- di avanzi da concambio quando il patrimonio netto contabile apportato è maggiore del valore nominale delle nuove azioni e
- di disavanzo quando il patrimonio netto contabile apportato è minore del valore nominale del capitale assegnato ai soci dell'incorporata.
Le differenze da concambio sono causate dal fatto che i valori relativi agli elementi patrimoniali trasferiti all'incorporante sono generalmente valori storici mentre l'aumento del capitale sociale è determinato sulla base di valori correnti

Conguaglio in denaro (art. 2501 ter n.3 c.c.)

La legge permette di attribuire al socio, oltre al cambio di azioni o quote, un conguaglio in denaro, consentendo agli amministratori di fissare dei rapporti di cambio aritmeticamente semplici e di ridurre al minimo la gestione dei resti.
Il conguaglio non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il suo ammontare deve essere espressamente indicato nel progetto.

L.A.32 – Conguagli in denaro

Relazione dei sindaci

I sindaci devono controllare che il progetto sia conforme alle prescrizioni di legge e verificare la relazione degli amministratori al progetto.
È opportuno, anche se non è obbligatorio, che essi redigano una relazione con le valutazioni in merito alla operazione proposta all'assemblea dei soci.
comunicazione ai creditori
È opportuno che ciascuna società interessata all'operazione, pur non essendo obbligata, comunichi a ciascun creditore legittimato all'opposizione l'intenzione di procedere alla fusione con la richiesta di prestare il consenso all'operazione.
L'eventuale consenso, infatti, preclude al creditore la possibilità di opporsi alla delibera di fusione.

e) Progetto di fusione

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione devono predisporre il progetto, unico per tutte le società, nel quale illustrano:
- contenuto,
- motivazioni
- modalità esecutive dell'operazione proposta,
sulla base del quale i soci esprimono il proprio parere sull'operazione.
Nelle società in cui c'è un consiglio di amministrazione, il progetto deve essere oggetto di specifica delibera .
Il progetto è quindi oggetto di pubblicità , dopo la quale esso non è generalmente modificabile.
La redazione del progetto di fusione: organo competente

Contenuto del progetto

Il progetto di fusione: elementi e contenuto minimo

Il progetto deve contenere i seguenti elementi ed indicazioni:
1) tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle società partecipanti;

I presupposti soggettivi della fusione

2) atto costitutivo della nuova società risultante o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) rapporto di cambio delle azioni o quote e l'eventuale conguaglio in denaro
4) modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o incorporante;
5) data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili .
6) data dalla quale le operazioni della società fusa sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.
7) trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti.

SI PRECISA CHE:

Relativamente al punto 7) i diritti speciali attribuiti alle particolari categorie di azioni e ai titoli diversi dalle azioni possono essere modificati solo con l'approvazione delle assemblee speciali.
La società che risulta dalla fusione deve riemettere a favore dei possessori di obbligazioni ordinarie delle società fuse nuovi titoli ed ha l'obbligo di attribuire le proprie azioni ai possessori di obbligazioni convertibili che decidano di esercitare il diritto di opzione.

Relativamente al punto 8) rientrano tra i vantaggi da indicare espressamente gli emolumenti riservati agli amministratori delle società coinvolte e il loro eventuale ruolo nella società risultante dalla fusione.
deposito del progetto
Gli amministratori devono iscrivere il progetto di fusione nel Registro delle Imprese almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea straordinaria per la delibera di approvazione del progetto, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa è oggi prevista la pubblicazione nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Deposito del progetto di fusione

DELIBERA DI APPROVAZIONE
La fusione è deliberata dai soci di ciascuna società che vi partecipa mediante l'approvazione del relativo progetto (art. 2502 c.c.). Tra la data di iscrizione del progetto di fusione al Registro delle Imprese o la data di pubblicazione nel sito Internet del progetto stesso e la data di fissata per l'assemblea straordinaria per la delibera di approvazione del progetto devono decorrere almeno 30 gg., salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
Essi possono contemporaneamente deliberare su materie connesse al progetto di fusione, ma non possono però modificare il progetto, altrimenti esso si considera rigettato.
Eseguito il deposito presso il registro delle imprese, si esclude generalmente che i soci possano apportare modifiche al progetto, pena la necessità di ripetere il procedimento dall'inizio.
Tuttavia si ritengono legittime due tipi di modifiche:
a) quelle consistenti nella mera correzione di un errore materiale o quelle rese necessarie da disposizioni di legge o da situazioni di fatto che non pregiudicano l'affidamento creato nei soci e nei terzi oppure le varianti o le precisazioni quando l'oggetto sia comunque identico a quello contenuto nell'avviso di pubblicazione (così le Massime del Trib. Milano nel 1997, Trib. Milano 9 marzo 1992);
b) quelle espressamente consentite dal progetto che prospetta in certi punti delle soluzioni alternative o degli elementi da precisare in base a criteri predeterminati, quali il godimento delle azioni o la data della decorrenza contabile

L.D.9 - Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci

A tal fine gli amministratori devono convocare l'assemblea e compiere alcuni adempimenti , sia prima che dopo la delibera, nel rispetto dei termini.
È, inoltre, opportuno che essi procedano anche ad una comunicazione nei confronti dei creditori.
Essi devono, inoltre, convocare le relative assemblee quando la società abbia emesso obbligazioni o quando sussistano in società più categorie di azioni o warrant.
Il codice non detta la cronologia delle delibere di approvazione del progetto ma, in genere, le società coinvolte vi provvedono contemporaneamente o nell'arco di pochi giorni.
Il progetto di fusione deve essere approvato dalle assemblee dei soci di tutte le società coinvolte nell'operazione di fusione (art. 2502 c.c.).
Le formalità e le maggioranze necessarie per la deliberazione sono quelle previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, pertanto:
- in caso di società di persone, è necessario il consenso di tutti i soci se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente;

La deliberazione di fusione nelle società di persone

In senso contrario:

55 - Trasformazione progressiva, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza

- in caso di società di capitali la delibera è adottata dall'assemblea straordinaria e non è necessaria l'unanimità.

Delibera di fusione (società per azioni e società in accomandita per azioni)

http://www.e-glossa.it/wiki/delibera_di_fusione_nelle_societ%c3%a0_a_responsabilit%c3%a0_limitata.aspx|Delibera di fusione nelle società a responsabilità limitata]]

21 - Maggioranze richieste per le delibere di fusione o scissione

A tutela dei soci, la legge riconosce ai soci assenti o dissenzienti, in determinati casi, la possibilità di recedere dalla società.

Eventuale recesso del socio nelle società di capitali

In presenza di soci titolari dei particolari diritti ai sensi dell’art.2468 cod.civ. si reputa necessario il consenso di detti soci:

L.A.29 – Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, cc nei casi di fusione o scissione

Contenuto della delibera

La delibera deve contenere:
- gli estremi del deposito del progetto di fusione nel Registro delle Imprese e
- la data del deposito dei documenti previsti presso la sede sociale,
- oltre alle indicazioni previste in caso di società emittenti obbligazioni convertibili.

Nel caso in cui si costituisca una nuova società, secondo un orientamento minoritario occorre individuare tutti gli elementi costitutivi della stessa (Cusa).
Secondo la giurisprudenza milanese, quando la società che risulta dalla fusione o l'incorporante possieda , anche indirettamente, azioni o quote delle società partecipanti alla fusione, la delibera deve contenere la dichiarazione che la società non assegnerà azioni o quote in sostituzione di quelle possedute.
Se la fusione riguarda anche una società in liquidazione, i soci devono indicare nella delibera le vicende della liquidazione e l'attestazione che la società non ha iniziato la distribuzione dell'attivo.
Quando la società ha emesso categorie speciali di azioni, nella delibera deve essere indicata l'eventuale approvazione dell'operazione da parte delle assemblee speciali degli azionisti.
La delibera di approvazione del progetto può contenere:
- la delega agli amministratori per stipulare il successivo atto di fusione;
- secondo la giurisprudenza milanese, la subordinazione dell'efficacia della fusione alla condizione del verificarsi di un'altra fusione, se l'operazione è deliberata in un unico contesto e non comporti mutamenti di situazioni patrimoniali;
- l'aumento di capitale. Se la società aveva emesso obbligazioni è possibile deliberare un aumento pari al valore nominale delle azioni offerte in conversione, da destinare al servizio delle conversioni.
L'aumento di capitale non è comunque essenziale e la deliberazione di fusione è legittima anche se prevede che il capitale dell'incorporante sia imputato in gran parte a riserva dell'incorporante

g) Eventuali assemblee speciali
Se la fusione pregiudica i diritti della categoria o altera i preesistenti rapporti tra le categorie le rispettive assemblee speciali devono approvare l'operazione (art. 2376 c. 1 c.c.).

L.A.28 – Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione

L.A.29 – Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, cc nei casi di fusione o scissione

La deliberazione della fusione, altrimenti, è inefficace e non può essere eseguita (Trib. Milano 22 marzo 1984).
Gli amministratori di ogni società devono, quindi, convocare tali assemblee.

Società con obbligazioni convertibili (art. 2503 bis c.c.)

La società che ha emesso obbligazioni convertibili può deliberare la fusione solo dopo avere proposto la conversione anticipata di tali obbligazioni, salvo che nel regolamento di emissione tale conversione non sia esclusa. Se gli obbligazionisti non esercitano la facoltà di conversione, la società deve comunque garantire loro diritti equivalenti a quelli già spettanti prima dell'operazione, salvo che l'assemblea degli obbligazionisti abbia approvato le modificazioni di tali diritti.
Al fine di garantire la conversione anticipata , gli amministratori devono pubblicare nella GU, almeno 3 mesi prima dell'iscrizione del progetto di fusione, un avviso agli obbligazionisti della facoltà di esercitare il diritto di conversione entro 1 mese dalla pubblicazione dell'avviso stesso. Non è consentito abbreviare i termini , anche se tutti gli obbligazionisti dichiarino di rinunciare al diritto dell'anticipata conversione.
Di contrario avviso la Massima della Commissione Societaria del Triveneto:

L.D.8 – Deroga alla pubblicazione di cui all’art. 2503 bis, comma 2, cc, e approvazione a maggioranza della delibera di fusione

Sarebbero, infatti, privi di tutela gli acquirenti delle obbligazioni, i quali non potrebbero essere preventivamente informati della rinuncia.
Nel silenzio della legge, l'avviso deve contenere almeno l'indicazione del tipo di operazione, la denominazione e gli elementi identificativi delle società partecipanti, senza scendere nei particolari specifici contenuti nel progetto di fusione.
In dottrina si ritiene ammissibile la rinuncia alla facoltà di conversione anticipata che avvenga col consenso unanime e prestato individualmente dagli obbligazionisti e non della loro assemblea speciale.
Tale rinuncia sarebbe conforme alla legge quando:
- intervenga 3 mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione nella GU;
- le obbligazioni convertibili non siano oggetto di negoziazioni nel mese successivo, periodo di convertibilità anticipata oppure gli acquirenti rinuncino alla conversione anticipata oppure, almeno 3 mesi prima dell'iscrizione del progetto sia pubblicato un apposito avviso che dia notizia della rinuncia da parte degli aventi diritto alla facoltà di conversione anticipata.

La successiva delibera di approvazione del progetto di fusione da parte della società emittente obbligazioni convertibili deve contenere gli estremi della pubblicazione nella GU del diritto di conversione, l'eventuale conversione delle obbligazioni, le modalità del futuro esercizio del diritto di conversione (se i possessori non hanno esercitato quello di conversione anticipata), i provvedimenti per garantire la conversione sulla base del rapporto di cambio evidenziato nel progetto di fusione e l'eventuale approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea degli obbligazionisti.

Fusione di società: tutela dei soci, degli obbligazionisti e dei lavoratori dipendenti

L.A.10 - Avviso agli obligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di spa

L.A.11 - Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra spa

Iscrizione nel registro imprese

Entro 30 giorni dalla data dell'assemblea che delibera l'approvazione del progetto di fusione.
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro 30 giorni, verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, allegando le eventuali autorizzazioni richieste e la situazione patrimoniale se la delibera è adottata oltre sei mesi dall'approvazione del bilancio.
Gli altri documenti (bilanci degli ultimi tre anni e progetto di fusione) non vanno allegati in quanto già a disposizione dell'ufficio del registro.

L.A.3 - Deposito di documenti ex art. 2502 bis cc

Va comunque effettuata, nel quadro note del modello S2, la menzione degli estremi del relativo deposito.
Ciascuna società partecipante alla fusione è tenuta ad eseguire una distinta formalità di deposito nel registro delle imprese di competenza.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale affinché quest'ultimo, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordini l'iscrizione nel registro delle imprese.

Revoca della delibera

I soci possono revocare la deliberazione di fusione fino al momento dell'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.
La revoca comporta l'interruzione del procedimento e la necessità di procedere eventualmente all'inizio ad una nuova operazione.
La deliberazione deve essere assunta con le stesse modalità previste per l'approvazione dell'operazione.

Adempimenti

Gli amministratori devono provvedere agli adempimenti necessari a dar corso alla delibera di fusione, differenti a seconda che riguardino società di capitali o di persone.
Se la società ha più di 15 dipendenti è inoltre obbligatorio provvedere ad una comunicazione ai sindacati.

Comunicazione ai sindacati (art. 47 L. 428/90)

In analogia con la disciplina dei trasferimenti, le società con più di 15 dipendenti devono, almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, dare preventiva comunicazione dell'operazione.
Gli amministratori devono inviare la comunicazione, per iscritto, alle rispettive rappresentanze sindacali nonché alle rispettive associazioni di categoria indicando i motivi dell'operazione di fusione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, le società interessate sono tenute ad avviare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, un esame congiunto con i soggetti richiedenti.
La consultazione si intende esaurita quando, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto l'accordo, con conseguente libertà di azione per le aziende interessate.
Il mancato rispetto della procedura è sanzionabile quale comportamento antisindacale.

Fusione di società: la tutela dei lavoratori dipendenti

Imposta di registro (art. 2 DPR 131/86)

La delibera di fusione, sia per le società di capitali che per le società di persone, è soggetta al pagamento dell'imposta di Registro in misura fissa .

Termini per opposizione creditori (art. 2503 c. 1 c.c.)

In generale il termine per l'opposizione a favore dei creditori è di 60 giorni decorrenti dalla data di iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese .

L.C.1 - Individuazione dei creditori con diritto ad opporsi a fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento

Il termine è invece:
- 30 giorni per le operazioni di società controllate dallo Stato da cui risultino società che siano anch'esse controllate dallo Stato (L. 442/93) e per quelle poste in essere nell'ambito della dismissione delle partecipazioni azionarie di controllo dello Stato e degli enti pubblici (art. 10 c. 1 lett. d) L. 474/94);
- 30 giorni se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del Titolo V del Libro quinto del Codice Civile, né società cooperative per azioni;

Fusione cui partecipano società il cui capitale non è rappresentato da azioni

- 15 giorni per le operazioni di fusione cui partecipano enti creditizi (art. 57 D.Lgs. 385/93)

Fusione di società: l'opposizione dei creditori sociali

Esecuzione anticipata

Le società possono procedere alla fusione prima della scadenza dei termini legali per l'opposizione in una delle seguenti ipotesi previste dalla legge e dalla giurisprudenza:
- quando tutti i creditori legittimati a fare opposizione hanno prestato il proprio consenso alla fusione (art. 2503 c. 1 c.c.). Se la società ha emesso obbligazioni deve aver ottenuto anche il consenso della assemblea degli obbligazionisti. Non è necessario il consenso o il pagamento preventivo di chi è divenuto creditore nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'iscrizione del progetto e della delibera;
- quando la società paga i creditori che non hanno prestato il proprio consenso alla fusione o quando deposita le somme corrispondenti presso un istituto di credito (c.d. deposito liberatorio) (art. 2503 c. 1 c.c.). Alcuni Tribunali accettano strumenti equivalenti al deposito quali le garanzie bancarie.

57 - Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata

Esecuzione della fusione e mancato rispetto del termine di 60 giorni ai fini dell'opposizione dei creditori

L.C.2 - Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata

ATTO DI FUSIONE
Dopo 60 giorni dopo l'iscrizione della delibera di fusione, salve le eccezioni legali, i legali rappresentanti delle società interessate all'operazione, o i loro delegati, concludono il procedimento, di fusione, stipulando e sottoscrivendo tutti l'unico atto di fusione.

62 - Computo del termine per l'opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini

La fusione deve essere perfezionata per atto pubblico. L'atto deve poi essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. La fusione diviene efficace solo dopo tale iscrizione.

Rapporto tra deliberazioni di fusione ed atto di fusione

Il contratto di fusione

Contenuto dell'atto di fusione

L'atto di fusione deve contenere il richiamo alle delibere e alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, le attività e le passività oggetto della fusione e gli eventuali rapporti di partecipazione. Deve essere indicata l'eventuale retrodatazione o la postdatazione degli effetti fiscali della fusione.
Esso deve possedere tutti i requisiti richiesti per l'atto costitutivo della società risultante dalla fusione. Nel caso in cui si costituisca una nuova società, devono essere presenti tutti gli elementi costitutivi della stessa.

Forma dell'atto di fusione e di scissione

Gli stipulanti possono inserire nell'atto le opzioni o le alternative eventualmente poste dal progetto e dalla successiva delibera o le necessarie precisazioni e integrazioni al progetto.
Per effetto della fusione si avrà una successione nel patrimonio della società incorporata da parte della società incorporante.

Effetti della fusione

Pertanto, nell’atto occorre indicare i vari cespiti oggetto di fusione con particolare riferimento a:
a) immobili, per i quali occorre indicare i dati catastali e le menzioni urbanistiche relative alla costruzione e ristrutturazione degli stessi. Pare opportuno anche indicare gli atti di provenienza dei medesimi e le eventuali gravami e vincoli iscritti o trascritti sugli stessi, in modo da rendere edotte tutte le parti della situazione reale relativa a detti cespiti. Quanto alla Certificazione Energetica, la regione Lombardia ha espressamente previsto, in questo caso, una fattispecie esente dall’obbligo di allegazione dell’Attestato di Certificazione Energetica. Tale è l’interpretazione oggi prevalente anche a livello nazionale dovendosi ritenere non trattarsi di trasferimento immobiliare ma di successione della società incorporante.

L.A.15 - Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società

b) Automezzi, per i quali occorre richiedere fotocopia del Certificato di Proprietà o del libretto di circolazione, ai fini della descrizione degli stessi (copia dell’atto viene consegnata all’organo amministrativo della società incorporante per la voltura degli automezzi presso il PRA);
c) Elenco dipendenti il cui rapporto di lavoro subordinato continuerà con la società incorporante.

Iscrizione nel registro delle imprese

Entro 30 giorni dalla stipulazione, il notaio rogante o gli amministratori della società risultante dalla fusione o incorporante devono depositare l'atto di fusione per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo in cui ha sede ciascuna società partecipante all'operazione e quello, eventualmente diverso, della sede della società incorporante o risultante dall'operazione (art. 2504 c.2 c.c.).

L'atto di fusione: adempimenti pubblicitari

Registrazione dell’atto (art. 2 D.P.R. 131/86)

Il notaio rogante o gli amministratori devono provvedere alla registrazione dell'atto di fusione in misura fissa.
La registrazione deve essere chiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto (60 se si tratta di atto formato all'estero) presso l'Ufficio del Registro del luogo in cui ha sede ciascuna società partecipante all'operazione

Recesso

Nelle società di capitali i soci assenti o dissenzienti hanno il diritto recedere dalla società quando la fusione comporti la perdita della responsabilità limitata, il mutamento dell'oggetto sociale o del tipo o il trasferimento della sede sociale all'estero (art. 2437 c.c.).
I soci dissenzienti di società quotate possono recedere anche quando la fusione comporti l'assegnazione di azioni non quotate (art. 131 D.Lgs. 58/98).
Nelle società di persone normalmente non si pone il problema del recesso se, come normalmente accade, la decisione è presa all'unanimità.
Se però l'atto costitutivo ammette a riguardo una decisione a maggioranza, si ammette il recesso del socio dissenziente (e anche dell'eventuale socio assente alla decisione se l'atto costitutivo prevede una decisione assembleare)

L'atto di fusione: adempimenti pubblicitari

Efficacia della fusione (art. 2504 bis c. 2 c.c.)

La fusione ha effetto dal momento in cui è eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.
È tuttavia possibile, in alcuni casi, postdatare o retrodatare tali effetti.

Gli amministratori o il notaio rogante devono in tal caso indicare tale diversa decorrenza nell'atto di fusione (Circ. Min. Ind. 27 ottobre 1998 n. 3450/C) e prima ancora nel progetto di fusione.

Retrodatazione (art. 2504 bis c. 3 c.c.)

Le parti possono stabilire una data anteriore a quella dell'ultima iscrizione solo per determinati effetti contabili e cioè per:
- la partecipazione agli utili delle quote o delle azioni (art. 2501 bis n. 5 c.c.);
- la decorrenza dell'imputazione al bilancio della società risultante dalla fusione delle operazioni delle società partecipanti (c.d. retrodatazione contabile) (art. 2501 bis n. 6 c.c.).
La retrodatazione non è ammessa ai fini civilistici.

Postdatazione (art. 2504 bis c. 2 c.c.)

In caso di fusione per incorporazione , si può prevedere una data di decorrenza successiva a quella dell'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese per tutti gli effetti della fusione.

Trasmissione del patrimonio
La fusione realizza una successione universale e produce l'estinzione delle società incorporate.

Natura giuridica della fusione

La società incorporante, o risultante dalla fusione si sostituisce contestualmente a tali soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi (anche processuali) già riguardanti i soggetti fusi o incorporati. (Cass. 22 settembre 1997 n. 9349, Cass. 5 luglio 1993 n. 7321) e nelle situazioni di scienza determinate nella società incorporata con comunicazioni o notificazioni (Cass. 28 giugno 1984 n. 3836).

Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o l'incorporante risponde delle obbligazioni dell'incorporata anche se non menzionate nella situazione patrimoniale di fusione.
I creditori delle società possono, quindi, fare valere i loro crediti nel patrimonio unitario risultante dalla fusione.

Nota 6 appunti notaio Fusco sull’incontro dottor RESCIO:
“6) Opposizione alla fusione ed iscrizione dell’atto di fusione in presenza di opposizione.
- Questo problema può nascere sia per le note discussioni su opposizione giudiziale o opposizione stragiudiziale e su rilevanza o meno della sospensione dei termini feriali sia per il mancato aggiornamento delle Cancellerie e, quindi, per dichiarazioni sostitutive di atto notorio troppo frettolose. Secondo alcuni la soluzione risiede nella preferenza, sui beni di una determinata società che ha partecipato alla fusione, dei creditori della stessa che hanno regolarmente presentato l’opposizione, rispetto a tutti gli altri creditori delle altre società coinvolte nella fusione. La tesi preferibile, basandosi sul principio del nostro sistema secondo cui una volta ottenuta l’efficacia della fusione non si torna più indietro, nemmeno nei casi più gravi, ritiene invece che, realizzata la fusione, tutto confluisce nell’incorporante ferma rimanendo la responsabilità di coloro che hanno posto in essere la fusione pur in presenza di opposizione dei creditori.”


Responsabilità dei soci

I soci illimitatamente responsabili della società di persone incorporata o fusa in una di capitali sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, solo se i creditori sociali hanno prestato il proprio consenso tacito o espresso alla fusione, in applicazione della disciplina dettata per la trasformazione (comunicazione della fusione al creditore e conseguente decisione di consentirvi o meno)

L.A.24 - Applicabilità dell'art. 2500 sexies cc alle fusioni e scissioni a favore di società di persone

Rapporti di lavoro dipendente

La fusione realizza nei confronti dei dipendenti un'ipotesi di trasferimento d'azienda .
Il rapporto di lavoro già vigente prosegue, quindi, senza soluzione di continuità con la società risultante dall'operazione. Il lavoratore conserva il trattamento già goduto presso la società estinta, fino alla scadenza del contratto collettivo vigente al momento della realizzazione dell'operazione oppure fino alla sostituzione dello stesso con altri contratti collettivi applicabili alla nuova società.

Fusione di società: la tutela dei lavoratori dipendenti

Effetti processuali

La società estinta non è più legittimata ad agire o a resistere nei giudizi promossi da o contro di essa successivamente al perfezionamento dell'operazione.
Tale fenomeno estintivo è assimilato, agli effetti processuali, alla morte della persona fisica: produce pertanto l'interruzione del processo in cui è parte la società estinta se il suo procuratore costituito abbia fatto dichiarazione (in udienza o con notificazione alle altre parti, fino alla chiusura della discussione) dell'evento verificatosi nel corso del processo (Cass. 21 agosto 1996 n. 7704).
Dal giorno della comunicazione decorre il termine di 6 mesi per riassumere il processo nei confronti della società incorporante (Cass. 22 giugno 1999 n. 6298).

FUSIONE SEMPLIFICATA (art. 2505 c.c.)

Si parla di fusione " semplificata " quando la società controllante incorpora la società interamente possedut a. In tal caso il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario.

In questo caso, infatti:
- dal progetto di fusione non devono risultare il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote dell'incorporante, la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- gli amministratori delle società non devono redigere la relazione illustrativa del progetto di fusione e del rapporto di cambio di cui all’art.2501-quinquies c.c.;
- non è necessaria la relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies c.c.).

Fusione: l'incorporazione di società interamente possedute

Fusione: incorporazione di società possedute al 90 per cento

PROCEDIMENTALIZZAZIONE

1) Raccolta documenti
2) Predisposizione progetto di fusione ad opera dell’organo amministrativo con l’ausilio del proprio commercialista e la collaborazione dello studio notarile;
3) Deposito progetto di fusione al Registro delle Imprese;
4) Deposito documenti (durante i 30 gg che precedono la delibera, salva rinunzia unanime dei soci)
5) DOPO 30 gg. dal deposito del progetto di fusione (salva rinunzia unanime dei soci) DELIBERA/DECISIONE dei soci in ordine all’approvazione del progetto di fusione;
6) DOPO 60 gg. o 30 gg. (nei casi di cui all’art.2505-quater) dall’ultima delle iscrizioni delle delibere di approvazione al Registro delle Imprese (termine non derogabile): ATTO DI FUSIONE.
7) A seguito dell’iscrizione al Registro delle Imprese dell’atto di fusione si producono gli effetti della fusione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Fusione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti