Ai sensi dell'art.
2504 cod. civ. la fusione deve risultare da
atto pubblico. La stessa regola, in forza del rinvio espressamente operato dall'art.
2506 ter cod. civ. , è applicabile all'atto di scissione di società. La legge non distingue a proposito di fusione e scissione tra società di capitali e società di persone: dunque indipendentemente da ciò la forma prevista
ad substantiam consisterà in ogni caso nella stipulazione dell'atto pubblico
nota1.
Note
nota1
Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 626.
top1Bibliografia
- DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
Prassi collegate
- Quesito n. 134-2014/A, Inghilterra – procure: procura per la stipula di atto di fusione