Forma dell'atto di fusione e di scissione



Ai sensi dell'art. 2504 cod. civ. la fusione deve risultare da atto pubblico. La stessa regola, in forza del rinvio espressamente operato dall'art. 2506 ter cod. civ. , è applicabile all'atto di scissione di società. La legge non distingue a proposito di fusione e scissione tra società di capitali e società di persone: dunque indipendentemente da ciò la forma prevista ad substantiam consisterà in ogni caso nella stipulazione dell'atto pubblico nota1.

Note

nota1

Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 626.
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Bibliografia

  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987

Prassi collegate

  • Quesito n. 134-2014/A, Inghilterra – procure: procura per la stipula di atto di fusione

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