Delibera di fusione (società per azioni e società in accomandita per azioni)




Nelle società per azioni (nonchè nelle società in accomandita per azioni per le
quali l'art. 2460 cod. civ. rimanda alla disciplina
delle prime, salvo in ogni caso il consenso di tutti i soci accomandatari)
la deliberazione di fusione deve essere adottata con la
maggioranza necessaria per la modificazione dell'atto costitutivo
, disciplinata dagli articoli 2365 e ss. cod.
civ..

Ai sensi della detta norma e
di quelle che la seguono, le modificazioni dello statuto devono
essere approvate dall'assemblea straordinaria
convocata
dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare. Il relativo avviso deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un
quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea.

Lo statuto delle società
che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la
convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano
la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea. In ogni caso, pur in mancanza delle formalità suddette,
l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato
l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Ai fini della costituzione,
il II comma dell'art. 2368 cod. civ., dispone che
l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto
favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non
richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è
invece regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà
del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e
delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di
voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di
astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del
calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l'approvazione della deliberazione.

Qualora in prima convocazione l'assemblea straordinaria non sia stata regolarmente costituita, la stessa dev'essere nuovamente convocata. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. In ogni caso per le deliberazioni di fusione nelle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un
terzo del capitale sociale.


Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea. In tali ipotesi, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata. Se nell'ambito di una delle
società partecipanti alla fusione vi sono alcune categorie speciali di azioni, la fusione dovrà essere approvata anche dall'assemblea speciale
dei soci della categoria interessata.

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