La fusione di società quotate in borsa



Le operazione di fusione concernenti le società quotate in borsa sono disciplinate, oltre che dalle norme del codice civile, anche dal D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, c.d. Testo Unico della finanza.

Il procedimento ricalca sostanzialmente quello disciplinato dal codice civile. Anche in tal caso infatti il procedimento inizia con la redazione del progetto di fusione e della situazione patrimoniale, secondo le regole ordinarie.

La prima differenza è rappresentata dalla relazione illustrativa degli amministratori, la quale deve essere redatta secondo i criteri indicati nell'allegato 3A al regolamento approvato con delibera della Consob del 14/05/1999, n. 11971.

Ai sensi del citato allegato 3A, la relazione degli amministratori deve indicare:
  • l'illustrazione dell'operazione e la motivazione della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;
  • ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie;
  • il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto;
  • le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse;
  • la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione;
  • i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione;
  • le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione;
  • gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi del testo unico della finanza, art. 122, avente ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;
  • le valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 131 del testo unico, ovvero dall'art. 2437 cod. civ.
  • nelle ipotesi di decorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati all'esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo.

Una seconda differenza è riscontrabile, come anticipato in precedenza, nell'obbligo, in caso di fusioni cui partecipino società quotate in borsa, che la relazione degli esperti sia redatta da una società di revisione.

Qualora alla fusione partecipino sia società quotate che società non quotate, l'esperto comune dovrà essere necessariamente una società di revisione.

Nel caso in cui una stessa società di revisione sia incaricata della revisione contabile di più società partecipanti ad un'unica fusione, l'art. 158 del D. Lgs. 58/1998, disponeva che tale società potesse redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio esclusivamente per una sola delle società partecipanti. Tale norma era volta a garantire l'indipendenza del soggetto incaricato di redigere la relazione dell'esperto, indipendenza che avrebbe potuto essere compromessa qualora fosse stata consentita la designazione, quale esperto comune, della stessa società incaricata della revisione di tutte le società partecipanti alla fusione. La norma, più volte oggetto di rivisitazione, è stata da ultimo modificata ulteriormente per effetto della lettera a) del comma 25 dell’art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell’art. 7 dello stesso decreto, nonché da ultimo dal D.Lgs. 184/2012 venendo a disciplinare la proposta di deliberazione di aumento di capitale da porre a servizio dell'operazione di fusione.

È da giungere inoltre che le modalità di redazione del parere sulla congruità del rapporto di cambio sono state indicate dalla Consob con comunicazione n. 73063 del 05/10/2000.

In particolare, ai sensi della suddetta comunicazione, "le società di revisione hanno il compito di esprimere un giudizio circa l'adeguatezza dei metodi di valutazione adottati dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio, nonché la corretta applicazione degli stessi, e non già quello di effettuare un'autonoma valutazione economica delle società rientranti nell'operazione di concentrazione. Le società di revisione sono chiamate infatti a verificare la completezza dei dati presi a base della determinazione, la ragionevolezza del procedimento seguito dagli amministratori e la congruità logica dei parametri stimati, con l'obiettivo di assicurare all'assemblea una adeguata informazione, senza entrare nel merito del processo di valutazione svolto dagli organi sociali."

Sempre secondo la citata comunicazione, " la società di revisione, nell'esprimersi sul rapporto di cambio, non effettua una valutazione economica della società, valutazione che è di esclusiva pertinenza degli amministratori, bensì fornisce agli azionisti idonee informazioni circa i metodi adottati dagli amministratori, le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate, nonché esprime una propria valutazione sull'adeguatezza, nella specifica circostanza, di tali metodi sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi dagli amministratori nonché sulla loro corretta applicazione".

Ai sensi dell'art. 70 del citato regolamento, inoltre, la Consob, in presenza di particolari condizioni, può richiedere che dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, gli emittenti mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, un documento informativo.

Le condizioni in presenza delle quali la Consob può richiedere la redazione del citato documento informativo, sono specificate nella comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19/10/1998, secondo cui, allorquando almeno uno dei sottoindicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni, anche infragruppo, di fusione saranno qualificate come significative e per esse sorgerà l'obbligo di redigere il citato documento informativo:
  • rapporto tra totale attivo della società incorporata o fusa e totale attivo delle emittente;
  • rapporto tra il risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata o fusa e risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari dell'emittente;
  • rapporto tra totale del patrimonio netto della società incorporata o fusa e totale patrimonio netto dell'emittenti.

Inoltre, in via generale, la Consob richiede la redazione del documento informativo in caso di fusione tra società quotate nonché di fusione per unione tra una società quotata ed una non quotata ovvero di incorporazione di una società quotata in una non quotata. In ogni caso la Consob può richiedere il documento informativo ove ne ravvisi la necessità.

Sempre secondo il citato art. 70, le società quotate che intendano procedere ad un'operazione di fusione, dovranno porre in essere alcuni adempimenti nei confronti del pubblico.

In particolare, almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, le società dovranno mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede della società di gestione del mercato:
  • il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori e le relazioni degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio;
  • le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione.

Nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione di cui sopra, la Consob, secondo criteri generali predeterminati in relazione alle caratteristiche dell'operazione, può richiedere che, dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, gli emittenti mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede della società di gestione del mercato, il documento informativo previsto dall'art. 70.

Dell'avvenuto deposito della documentazione è data notizia, a partire da 25 giorni prima dell'assemblea, mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Qualora sia obbligatoria la redazione del documento informativo, il suddetto avviso è integrato da una notizia che dieci giorni prima dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico anche tale documento. L'avviso deve contenere l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenere copia della documentazione.

Ulteriori adempimenti sono previsti a favore della Consob.

L'art. 90 del citato regolamento prevede infatti che le società quotate devono trasmettere alla Consob, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione:
  • la relazione illustrativa degli amministratori;
  • il progetto di fusione, con le relazioni degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio;
  • le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione;
  • il documento informativo previsto dall'art. 70.

Dovranno poi essere trasmesse:
  • il verbale delle deliberazioni adottate, entro 30 giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
  • copia dell'atto di fusione con indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dal codice civile.

Successivamente a tali adempimenti, il procedimento di fusione si concluderà con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione secondo le regole ordinarie previste dal codice civile.

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