Natura giuridica della fusione



Al fine di individuare la natura giuridica della fusione è necessario operare un contemperamento tra la tesi di coloro che ravvisano in tale istituto una vicenda modificativa della vita delle società partecipanti all'operazione e coloro che ritengono la fusione una causa estintiva delle società che si fondono.

Pur dovendo attribuire alla fusione un'efficacia modificativa dei preesistenti contratti sociali delle società partecipanti all'operazione, appare tuttavia utile attingere dai principi sulle successioni i criteri in base ai quali distinguere fra rapporti che si trasmettono e rapporti che non si trasmettono dall'incorporata all'incorporante o dalle società fuse alla società risultante dalla fusione.

Infatti i rapporti che non si trasmettono agli eredi in caso di successione a causa di morte, non si trasmettono, in caso di fusione fra società alla società risultante dalla fusione o alla incorporantenota1.

Tipico esempio, è il caso del patto parasociale cui fosse legata una delle società partecipanti alla fusione: tale patto, come noto, ha esclusivamente efficacia obbligatoria fra i soci che lo hanno sottoscritto, e non è idoneo a produrre alcun effetto tanto nei confronti della società quanto nei confronti di eventuali aventi causa di coloro che vi hanno aderito.

Ciò premesso, il patto parasociale non è trasmissibile né inter vivos, né mortis causa, conseguentemente, come gli eredi che succedono nelle proprietà delle azioni del de cuius, non succedono nel patto parasociale sottoscritto dallo stesso, così, in caso di alienazione delle azioni per atto tra vivi, l'acquirente dei titoli non subentra in esso.

I patti parasociali sono infatti fondati sull'elemento personalistico dei contraenti e come tali non possono produrre effetto nei confronti di eventuali successori se non a seguito di una loro ratifica: essi soggiacciono alle stesse regole previste, ad esempio, per il mandato, che si estingue per morte del mandante senza porre alcun obbligo in capo agli eredi nei confronti del mandatario, ovvero per il contratto di associazione, che riflettendo una propensione personale dell'associato, è intrasmissibile mortis causa, infine per la partecipazione ad una società di persone, che caratterizzata da una responsabilità illimitata dei soci, è trasmissibile agli eredi solo a seguito del loro consenso con un atto inter vivos e non mortis causa.

La conclusione è che, come il patto parasociale concluso dal de cuius non si trasmette a chi ne abbia ereditato le azioni, così il patto parasociale concluso dalla società incorporata non si trasmette alla società incorporante. Va da se che ove l'incorporata avesse violato il patto (o l'avesse violato il de cuius), la relativa obbligazione di risarcire il danno, sorto in capo all'incorporata, è suscettibile di trasmissionenota2.

La natura giuridica della fusione, dunque "... risiede nella conciliazione normativa fra continuità ed estinzione, che sul piano degli effetti, non può risolversi né in una semplice modificazione dell'assetto organizzativo delle società partecipanti, né in un trasferimento universale del patrimonio.."nota3.

La fusione, come fenomeno giuridico, deve pertanto essere considerata nella sua unità e non scissa in operazioni separate ed autonome: l'estinzione delle società che si fondono e la modificazione della società incorporante o la nuova costituzione della società, non sono il risultato di singole attività giuridiche distinte, bensì il risultato di un procedimento giuridico unitario, ossia la fusione.

Note

nota1

Cfr. Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, vol. XIII, Padova, 2003.
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nota2

Cfr. Galgano, op. cit.
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nota3

Campobasso, Diritto Commerciale 2. Diritto delle Società, Torino, 1997, pp. 553 e ss.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • GALGANO, Il nuovo diritto societario, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, 2006

Prassi collegate

  • Quesito n. 124-2011/I, Fusione e sorte della partecipazione del socio moroso
  • Le Sezioni Unite sulla natura giuridica della fusione: un punto di arrivo nel dibattito tra teoria e pratica

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