La relazione degli esperti



L'art. 2501 sexies cod. civ. , che ha recepito gli artt. 10 e 21 della III Direttiva Cee, disciplina la relazione sulla congruità del rapporto di concambio redatta da parte di uno o più esperti, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili ed indipendenti rispetto alla compagine sociale ed amministrativa delle società partecipanti alla fusione. Va fatto immediato avviso che, come meglio si dirà più innanzi, ai sensi dell'ottavo comma della disposizione (introdotta dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147, successivamente modificato dalla lett. b) del comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123), la relazione in parola non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di vuoto di ciascuna società partecipante alla fusione.

Il citato articolo dispone che "uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere inoltre un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori legali dei conti o tra le società di revisione legale iscritte nell'apposito albo di cui all'art. 2409 bis cod.civ. e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione sottoposta alla vigilanza della CONSOB.
In ogni caso le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 c.p.c. .

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'art. 2343 cod. civ. ".

La funzione attribuita alla relazione degli esperti è quella di operare una valutazione del rapporto di cambio proposto dagli amministratori. Gli esperti hanno quindi il compito di controllare che la determinazione del rapporto di cambio effettuata dagli amministratori sia correttamente fondata sul valore economico e patrimoniale delle società partecipanti alla fusione e non derivi da valutazioni incongrue ed illogiche a svantaggio dei soci.

La relazione degli esperti costituisce una delle principali garanzie per i soci in quanto ha lo scopo di controllare l'esattezza (in termini di ragionevolezza) del rapporto di cambio che rappresenta il valore della partecipazione dei soci alla nuova società risultante dalla fusione. La funzione di essa è quindi estremamente importante, in considerazione del fatto che la determinazione del rapporto di cambio, stante il suo carattere relativamente soggettivo, è spesso frutto di accordi nascenti in seno ai soci di maggioranza idonei a ledere gli interessi della minoranza.

La preminente funzione di tutela dell'interesse dei soci ad un giusto rapporto di cambio aveva (anche nel tempo antecedente alla novella introduttiva dell'VIII comma della norma in esame 2501 sexies cod.civ. ) spinto parte della dottrina e della giurisprudenza a configurare la possibilità di una rinuncia alla relazione degli esperti in presenza di consenso unanime dei soci.

Se, come ritenuto da una parte della giurisprudenza, la funzione essenziale della relazione degli esperti è quella di assicurare a ciascun socio un'equa determinazione del rapporto di cambio, ne discende che i soci all'unanimità, qualora ritenessero di essere in possesso di elementi idonei a consentire una valutazione della congruità del rapporto di cambio, ben potrebbero decidere di derogare al procedimento valutativo previsto dall'art. 2501 sexies cod. civ. , approvando sic et simpliciter il rapporto di cambio previsto dall'organo amministrativo (Cfr. Appello di Milano, 08 gennaio 2001 ).

Contraria a tale tesi si poneva quella parte della dottrina che riteneva la relazione degli esperti un documento necessario anche al fine di tutelare i terzi creditori, stante la previsione che ne impone il deposito presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono la deliberazione di fusione e la sua iscrizione nel registro delle imprese insieme a quest'ultima. Secondo tale impostazione i soci non possono rinunciare alla relazione degli esperti neanche con consenso unanime nota1.

La diatriba è stata risolta per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 147/09, il cui art.1 ha introdotto l'VIII comma dell'art.2501 sexies cod.civ. (successivamente novellato nel 2012), ai sensi del quale "La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di vuoto di ciascuna società partecipante alla fusione".
La disposizione, ispirata all'evidente scopo di semplificare il procedimento, conferma la fondatezza dell'opinione secondo la quale gli interessi protetti dalla relazione sarebbero stati unicamente quelli dei componenti ciascuna compagine sociale e non quelli dei creditori sociali o quelli dei creditori particolari del singolo socio.

Una delle prime novità introdotte dal nuovo testo dell'art. 2501 sexies cod. civ. , attiene alle modalità di nomina degli esperti. In vigenza della precedente disciplina, gli esperti erano nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società richiedente partecipante alla fusione. Tale criterio di nomina vale ora solo nel caso in cui la società incorporante o risultante dalla fusione sia una società per azioni ovvero una società in accomandita per azioni, con l'ulteriore differenza che competente per la nomina è il Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società incorporante o risultante dalla fusione.

Il procedimento di nomina così determinato è ispirato al principio secondo cui in presenza di società il cui capitale è rappresentato da azioni si ritiene di dover assicurare una maggior garanzia di indipendenza e terzietà degli esperti. Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza è giunta ad affermare che i criteri di nomina degli esperti debbano essere ispirati a principi di imparzialità, competenza ed equilibrata ripartizione degli incarichi professionali.

In tutti gli altri casi gli esperti vengono nominati direttamente dalle società partecipanti all'operazione, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo. Nel caso in cui alla fusione partecipi una società quotata in borsa, l'articolo in commento dispone che la relazione debba essere redatta obbligatoriamente da una società di revisione sottoposta alla vigilanza della CONSOB.

Con riferimento alla scelta della società di revisione è sorto un dibattito in dottrina. Si disputava, in particolare, se la competenza in ordine alla stessa spettasse al Presidente del Tribunale, ovvero se essa fosse imposta ex lege a favore di una delle società di revisione che certificano il bilancio per le società fondenti.

Il testo del precedente articolo infatti disponeva semplicemente che la relazione dovesse essere redatta da società di revisione, senza null'altro specificare.

Parte della giurisprudenza riteneva che la nomina spettasse al Presidente del Tribunale, in quanto il fine di imparzialità perseguito dalla norma di cui all'art. 2501 sexies cod. civ. era incompatibile con la scelta della società di revisione che già aveva la funzione di certificare il bilancio della società partecipante all'operazione, scelta di fatto operata dalla maggioranza della società (Cfr. Tribunale di Genova, 21 dicembre 2000).

Secondo altra giurisprudenza, la nomina della società di revisione che già operasse la certificazione del bilancio della società fondente era pienamente legittima e la genericità del dettato normativo ( da, in luogo dell'attuale tra le) aveva esclusivamente lo scopo di consentire anche la nomina di un esperto comune a tutte le società partecipanti (Cfr. Appello di Milano, 18 gennaio 2002).

Il dibattito è venuto meno con il novellato testo dell'art. 2501 sexies cod. civ. il quale dispone che, nel caso in cui alla fusione partecipi una società quotata in mercati regolamentati, l'esperto è nominato tra le società di revisione, ossia tra una delle società che già hanno l'incarico di certificare i bilanci delle società partecipanti all'operazione di fusione.

E' stata inoltre prevista la possibilità che le società partecipanti alla fusione richiedano al Tribunale del luogo ove ha sede la società incorporante o risultante dalla fusione la nomina di uno o più esperti comuni, allo scopo di garantire una omogeneità nei criteri di valutazione.

Gli esperti nominati secondo le regole sopraesposte sono tenuti, successivamente alla redazione della relazione degli amministratori, a redigere la relazione di stima del patrimonio per tutte le società partecipanti alla fusione, siano esse società di capitali ovvero società di persone. Il fine della relazione degli esperti è infatti quello di fornire una valutazione tecnica di una stima già effettuata dall'organo amministrativo delle società partecipanti all'operazione.

L'art. 2501 sexies cod. civ., che individua il contenuto della relazione degli esperti, le attribuisce una funzione critica descrittiva ed informativa. Essa dispone che gli esperti devono indicare i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione della rapporto di cambio, quali valori risultano dall'applicazione di ciascuno di tali metodi, oltre le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione diviene un vero e proprio giudizio di valutazione quando gli esperti devono rendere il parere sulla adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato nota2.

Gli esperti devono, all'uopo, ricostruire l'iter logico e metodologico adottato dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio. Il metodo utilizzato in sede di determinazione del rapporto di cambio deve poi essere raffrontato con ulteriori criteri idonei a consentire un'analisi comparata dei risultati ottenuti onde consentire di valutare la congruità e la ragionevolezza del cambio determinato dall'organo amministrativo.

Nella ricostruzione dell' iter logico effettuata dagli esperti, questi non sono vincolati dall'utilizzo di particolari metodologie, ma è sufficiente che i criteri adottati nella valutazione della congruità del rapporto di cambio determinato dall'organo amministrativo siano il frutto di valutazioni attendibili e rispondenti alla logica.

Circa il contenuto della relazione degli esperti appare utile richiamare certa giurisprudenza che ha avuto modo di individuare gli elementi di una relazione peritale correttamente effettuata.In particolare la corte di Appello di Milano ha ritenuto formalmente e sostanzialmente corretta una relazione ex art. 2501 sexies cod. civ. in cui l'esperto (si trattava di una società di revisione) "ha esaminato in modo critico i metodi di valutazione adottati dal consulente incaricato dal consiglio di amministrazione delle due società, prendendo in considerazione criteri concorrenti che consentissero di valutare in maniera omogenea le due società (metodo economico, metodo patrimoniale, metodo misto patrimoniale reddituale con stima autonoma dell'avviamento, patrimonio netto contabile); ha riassunto il lavoro svolto con riferimento alle analisi di bilancio e delle relazioni semestrali, l'esame critico dei metodi di valutazione, la verifica della ragionevolezza dei dati utilizzati; ha esposto commenti e precisazione sulla adeguatezza dei metodi e sulla validità delle stime tenendo conto della diversa natura economica delle holding di partecipazioni, holding non industriali e altre società; infine ha dato conto delle difficoltà di valutazione riscontrate. La relazione della società di revisione appariva dunque, sotto profilo di legittimità formale adeguatamente motivata" (Cfr. Appello di Milano, 18 gennaio 2002 ).

Da quanto detto appare evidente che la relazione degli esperti di cui all'art.2501 sexies cod. civ. si distingue dalla relazione degli amministratori per il fatto di essere caratterizzata da una specifica tecnicità. Se gli amministratori, nell'espletare il compito loro assegnato, devono soffermarsi principalmente sulle giustificazioni economiche che stanno alla base dell'operazione, gli esperti, al contrario, dovranno giudicare la validità dei metodi estimativi adottati dagli amministratori, ed in particolare l'opportunità dell'utilizzo di un metodo anziché di un altro.

Sebbene, quindi, la relazione degli esperti debba seguire la redazione del progetto di fusione e la relazione degli amministratori, questo non esclude che la loro nomina possa avvenire (ovvero essere richiesta) al Presidente del Tribunale antecedentemente al deposito del progetto di fusione. La redazione del progetto di fusione dovrà tuttavia essere effettuata con riferimento alla data di deposito del progetto di fusione e successivamente alla redazione della relazione da parte dell'organo amministrativo.

E' evidente che, al fine di poter esplicare il proprio compito di controllo sull'operato degli amministratori, gli esperti debbano essere messi in grado di poter esaminare la documentazione ed i dati utilizzati dagli amministratori nella determinazione del rapporto di cambio.

A tal scopo, già la relazione al D. Lgs. 22/91, sanciva espressamente che "l'esperto o gli esperti per poter svolgere il compito ad esso affidato dalla legge, devono poter disporre di tutte le notizie e documenti che reputano necessari o anche soltanto utili. A questo scopo il quarto comma delle disposizioni in esame attribuisce agli esperti il diritto di ottenere tutti i documenti e le informazioni utili e di procedere alla necessaria verifica, effettuando accessi, controlli e ispezioni. "

L'attività degli esperti non è dunque semplicemente quella di analizzare in modo astratto senza approfondimento la relazione degli amministratori, bensì di valutare se il metodo seguito sia credibile o meno, procedendo ad autonoma verifica di valutazione. Detta verifica non può prescindere da un'analisi dei documenti contabili della società.

Ogni esperto ha quindi il diritto, espressamente previsto dall'articolo in commento, di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni ed i documenti utili nonché di procedere ad ogni verifica che riterrà necessaria. Gli esperti, sono quindi investiti di poteri che potremmo definire "ispettivi", indispensabili ad assicurare l'efficacia dei controlli che gli stessi effettueranno.

E' tuttavia necessario contemperare il poter istruttorio concesso agli esperti con l'interesse delle società partecipanti all'operazione di mantenere la riservatezza su determinati aspetti della propria attività quali brevetti, know-how o invenzioni, che interessano, al fine della determinazione del concambio, esclusivamente in riferimento all'impatto economico che ottengono sul mercato, a nulla rilevando le specifiche tecniche che li caratterizzano.

In quest'ottica è dunque pienamente legittimo il rifiuto manifestato dagli amministratori agli esperti di mettere a loro disposizione i dettagli delle tecnologie non brevettate della società, quando ciò che interessa agli esperti è esclusivamente una valutazione economica del contributo di tale tecnologia al reddito futuro dell'azienda nota3.

Ciò detto, appare opportuno rappresentare la differenza fra la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies cod. civ. e la relazione degli esperti prevista dall'art. 2343 cod. civ. , in tema di conferimenti di beni e di crediti. In entrambi i casi, infatti, trattasi di una relazione avente ad oggetto la valutazione di beni appartenenti al patrimonio di una società, redatta da soggetti qualificati da un punto di vista tecnico.

La prima differenza tra le due relazioni è riscontrabile nella diversa funzione che esse assumono: infatti, mentre gli esperti chiamati a stimare l'entità dei conferimenti, a norma dell'art. 2343 cod. civ. espletano la loro funzione essenzialmente a garanzia dell'effettività del capitale sociale (e quindi nell'interesse anche, se non soprattutto, dei terzi), quelli che sono invece designati ex art. 2501 sexies cod. civ. per giudicare della congruità del rapporto di cambio nelle operazioni di fusione (ma lo stesso vale, mutatis mutandis, in caso di scissione) svolgono un compito destinato unicamente a salvaguardare l'interesse dei soci.

In secondo luogo è necessario evidenziare che, mentre nel caso previsto dall'art. 2343 cod. civ., compito dell'esperto designato è quello di fornire una diretta valutazione dei beni (esso quindi è il soggetto della valutazione), nell'ipotesi di cui all'art. 2501 sexies cod. civ. , l'esperto ha unicamente il compito di valutare che la stima dei beni effettuata da altri (ossia l'organo amministrativo) corrisponda a criteri di equità e congruità.

Conseguentemente, dal momento che la perizia di stima redatta ex art. 2343 cod. civ. (la quale è destinata a certificare l'effettività del valore dei beni conferiti), costituisce un dato vincolante per la società, non potendo la stessa discostarsi dai valori indicati che costituiscono principalmente una garanzia per i terzi, la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies cod. civ. non assume la stessa efficacia vincolante nei confronti delle società partecipanti alla fusione. E' possibile infatti (anche se improbabile da un punto di vista pratico) che la fusione venga operata malgrado la relazione degli esperti sancisca la non congruità del rapporto di cambio.

La differente funzione attribuita ai due istituti, aveva fatto sorgere, antecedentemente alla riforma del 2003, opposte tesi in dottrina circa l'obbligatorietà, contestualmente alla relazione degli esperti, anche della perizia ex art. 2343 cod. civ. . Il dibattito dottrinale era sorto perchè mentre la III e IV direttiva CE richiedevano espressamente la redazione della perizia, la riforma del 1991 non aveva previsto nulla al riguardo.

In particolare, circa l'obbligatorietà o meno di procedere comunque alla redazione di una perizia, si fronteggiavano opposte tesi.Secondo alcuni la redazione della perizia sarebbe stata sempre indispensabile. Il silenzio legislativo si giustificava per la superfluità di una previsione letterale della relazione di stima. Al riguardo si sosteneva che, qualora la perizia non fosse stata obbligatoria, si sarebbe finito con rimettere a un organo sostanzialmente di parte (gli amministratori) l'indicazione del valore effettivo dei beni trasferiti. Secondo altra opinione la redazione della perizia giurata ex art. 2343 cod. civ. si sarebbe palesata addirittura superflua in presenza della relazione degli esperti ex art. 2501 sexies cod. civ. . I l trasferimento di beni (in senso tecnico) che viene operata in esito alla fusione è cosa diversa dal conferimento di beni in natura, in cui il valore dei beni conferiti viene riconosciuto al conferente con l'assegnazione di quote o azioni per un valore corrispondente, operazione in relazione alla quale si palesa essenziale la perizia giurata di cui all'art. 2343 cod. civ. .

Nella fusione, in cui il risultato è un allargamento delle potenzialità e dei mezzi della società incorporante o risultante dalla fusione, la determinazione del valore della società fusa o incorporata ha il solo scopo di valorizzare le partecipazioni alla società incorporante da assegnare ai soci. Ne segue che la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio sottende anche una valutazione da parte degli esperti delle stime dei beni sociali effettuate dagli amministratori e riportate nella situazione patrimoniale.

In ipotesi di fusione, pertanto, il disposto dell'art. 2343 cod. civ. non avrebbe potuto rinvenire applicazione in quanto superfluo, essendo già garantita la correttezza delle valutazioni dal disposto dell'art. 2501 sexies cod. civ. . Non a caso il previgente testo di cui all'art. 2501 quinquies cod. civ. , infatti richiedeva espressamente il parere degli esperti per il rapporto di cambio, ma non imponeva la stesura di una perizia giurata per la determinazione del valore dei beni della società partecipante alla fusione. Non veniva esteso quindi alla fusione il disposto dell'art. 2343 cod. civ. relativo alla perizia di stima giurata in caso di conferimento.

Occorre dar conto infine di un parere intermedio, secondo il quale la redazione della perizia ex art. 2343 cod. civ. si sarebbe resa necessaria solamente in alcune ipotesi, in cui si riscontrassero alcuni presupposti legalmente previsti. In tali casi si riteneva che la perizia dovesse essere redatta autonomamente rispetto alla relazione degli esperti, non trattandosi di una duplicazione di atti.

Secondo tale teoria, infatti, la relazione degli esperti non saebbe consistita in una vera e propria perizia di stima, piuttosto concretando una relazione sulla congruità o meno del rapporto di cambio fra le azioni o quote della società incorporante o derivante dalla fusione e le azioni o quote delle società che si estinguono. La valutazione dei patrimoni delle varie società, operata dagli esperti, sarebbe stata soltanto incidentale, in quanto la relazione da essi redatta non sarebbe stata (e non è) rivolta alla generalità dei terzi, bensì diretta esclusivamente ai soci, senza godere peraltro dell'efficacia vincolante propria della perizia.

Si riteneva pertanto che la perizia ex art. 2343 cod. civ. , dovesse essere redatta solamente in due ipotesi, segnatamente in caso di fusione eterogenea (in quanto rappresentativa, come la trasformazione, un passaggio da società di persone a società di capitali) oppure nell'ipotesi di fusione con aumento del capitale sociale della società risultante dalla fusione o incorporante (in quanto ha luogo, nella fattispecie, un conferimento di beni in natura).

In tutte le altre eventualità la redazione della perizia di stima si poneva come superflua in quanto l'ordinamento poneva già determinate cautele. Al riguardo si portava l'esempio della fusione cui avessero partecipato tutte società di persone, in cui la perizia di stima non si sarebbe comunque resa necessaria, stante la presenza di una responsabilità illimitata dei soci. Si pensi inoltre all'ipotesi in cui i beni che verranno trasferiti in sede di fusione sono stati già periziati al momento in cui sono andate a formare il patrimonio di una Srl. In questo caso l'integrità del patrimonio netto è garantito dall'accertamento della consistenza del patrimonio della società, già avvenuto al momento della costituzione della società, con l'applicazione dell'art. 2343 cod. civ., ovvero nel corso di eventuali aumenti di capitale sociale ex art. 2440 cod. civ. o, ancora, nel bilancio quando sono valutati al costo di tali beni nel caso di acquisto.

Tale conclusione risulta avallata dal riformato art. 2501 sexies cod. civ. che, in ipotesi di fusione eterogenea (società di persone e di capitali), impone agli esperti che redigono la relazione di stima la valutazione del patrimonio delle società di persone ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. .

Come sostenuto dalla citata dottrina, infatti, la fusione eterogenea consente un passaggio da società di persone a società di capitali del tutto analogo alla trasformazione così come disciplinata dall'art. 2500 ter cod. civ. , di talché lo strumento di cui all'art. 2343 cod. civ. risulta un opportuno rafforzamento della garanzia dei terzi creditori, ulteriore rispetto allo strumento concesso dall'art. 2503 cod. civ. .

Come noto, infatti, l'art. 2500 ter cod. civ. impone, in sede di trasformazione di società di persone in società di capitali, la predisposizione di una relazione di stima da parte di un esperto all'uopo nominato dal Tribunale, stante il richiamo espresso fatto dalla norma in esame all'art. 2343 cod. civ. in materia di conferimenti in natura in S.p.A..

Il legislatore ha pertanto voluto evitare che, nel passaggio da una forma societaria ove per i debiti sociali rispondono, oltre alla società, anche tutti i soci illimitatamente e solidalmente, ad una tipologia, quale quella delle società di capitali (nella quale, al contrario, l'unica garanzia per i creditori è rappresentata dal patrimonio sociale), i terzi creditori potessero subire un qualsiasi pregiudizio. Ciò ben potrebbe accadere nel caso in cui il valore contabile del patrimonio della società non rispecchiasse il valore effettivo dello stesso.

Ulteriore ipotesi in cui, sebbene non espressamente previsto, dovrebbe comunque rendersi necessaria la nomina di un perito ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. è rappresentata dall'ipotesi di fusione omogenea, nella quale il capitale della società risultante dalla fusione (o l'incremento del capitale della società incorporante) è superiore alla somma dei patrimoni delle singole società partecipanti nota4.

In tale ipotesi, la dottrina maggioritaria ritiene opportuno seguire la procedura di cui all'art. 2343 cod. civ., in considerazione del fatto che l'operazione in esame si sostanzia in un vero e proprio conferimento a capitale del patrimonio della società destinata ad estinguersi, conferimento che in ogni caso risulta caratterizzato, nel nostro ordinamento civilistico, da una autonoma disciplina nonché da specifiche garanzie per i terzi, che non devono ritenersi venir meno in relazione alle autonome valutazioni effettuate dagli interessati in sede di determinazione della ragione di cambio.

La fondamentale funzione che l'esperto espleta nell'ambito del procedimento di fusione è evidenziata dalla circostanza che a quest'ultimo si applicano le sanzioni previste dall'art. 64 c.p.c. per il consulente tecnico del giudice, in tema di responsabilità verso i soci delle società partecipanti alla fusione e verso i terzi.

L'art. 64 c.p.c. prende in considerazione due ipotesi. La prima, delittuosa, si sostanzia nel rifiuto di perizia o perizia falsa ed una contravvenzionale di "colpa grave" nel compimento degli atti posti in essere dall'esperto. Discusso è il concetto di "colpa grave". Dottrina e giurisprudenza, hanno ritenuto che essa sia configurabile nei casi di perdita o distruzione dei documenti affidati, ovvero, più in generale, allorché la relazione appaia inattendibile. Dubbia invece è la sussistenza della colpa grave in caso di errori, anche se dovuti ad evidente imperizia.

Stante il richiamo generico all'art. 64 c.p.c. , non è erroneo ritenere che, oltre alla disciplina della responsabilità penale, processuale e civile possa ritenersi applicabile anche la responsabilità disciplinare del consulente tecnico (sulla base della normativa del rispettivo ordine o collegio professionale di appartenenza) nonché delle restanti norme, disciplinanti in generale l'attività del consulente tecnico. In sede civilistica, in conseguenza di errori derivanti da dolo o colpa grave imputabile all'esperto, i soci potranno chiedere il risarcimento danni sulla base dell'art. 2236 cod. civ. , ossia il risarcimento per danno contrattuale, trattandosi di attività professionale di prestazione d'opera intellettuale, salva sempre la possibilità di esperire l'azione di cui all'art. 2043 cod. civ. per danno extracontrattuale.

Note

nota1

Cfr. Serra-Spolidoro, Fusione e Scissione di società: commento al D. lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, Milano, 1993.
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nota2

Cfr. Abate-Dimundo-Lambertini-Panzani-Patti, La riforma del diritto societario, a cura di Giovanni Lo Cascio, Milano, 2003.
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nota3

Serra-Spolidoro, op. cit..
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nota4

Cfr. in tal senso Serra-Spolidoro, op. cit., p. 76; Caratozzolo, I bilanci straordinari, Milano, 1996, p. 253; Occhetta-Sernia-Tatò, La fusione, in Manuale di finanza straordinaria, Il Sole-24 Ore, Milano, 1999, p. 229.
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Bibliografia

  • ABATE-DIMUNDO-LAMBERTINI-PANZANI-PATTI, Grupp,Trasformaz.,Fusione,Scissione,Scioglim.e liquidaz., società estere, Milano, La riforma del dir. soc. a cura di Lo Cascio, 2003
  • CARATOZZOLO MATTEO, I bilanci straordinari, Milano, 1996
  • OCCHETTA-SERNIA-TATO', La fusione, 1999, Manuale di finanza straordinaria - Il Sole 24 ore, 1999
  • SERRA-SPOLIDORO, Fusioni e scissioni di società, Torino, Quaderni di dir. comm. europeo, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 23-2015/I, Fusione ex art. 2501-bis e nomina dell’esperto
  • Quesito n. 196-2014/I, Fusione per incorporazione di consorzio in s.p.a. e applicabilità dell’art. 2343-ter co. 2 lett. b), cc
  • Quesito n. 214-2012/I, Fusione per incorporazione di due cooperative: applicazione dell’art. 2501-sexies
  • Quesito n. 161-2007/I, Fusione e rinuncia all'unanimità alla relazione dell'organo amministrativo e alla relazione degli esperti

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