Il progetto di fusione: elementi e contenuto minimo



L'art. 2501 ter cod. civ. prevede il contenuto minimale del progetto di fusione. Ciò non impedisce agli amministratori di integrare l'informativa prevista, ampliandola nota1 . Una volta incrementatone il contenuto, questo potrà essere modificato esclusivamente dai soci in sede di decisione in ordine alla fusione, limitatamente agli aspetti che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

Gli elementi essenziali del progetto di fusione sono i seguenti:
- a i sensi dei nn. 1) e 2) dell'art. 2501 ter cod. civ. , occorre evidenziare il tipo, la denominazione e la sede delle società partecipanti all'operazione, nonchè l'atto costitutivo della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione.

A tal fine, nel progetto di fusione dovranno essere indicati, per ciascuna società partecipante, il tipo di società (società di capitali o di persone), la loro denominazione o ragione sociale e la loro sede.

E' inoltre necessario indicare l'atto costitutivo della società incorporante o risultante dalla fusione. La conoscenza dell'atto costitutivo della futura società è fondamentale poichè, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ. , la fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto. Per poter deliberare con cognizione di causa, la conoscenza dell'atto costitutivo della società risultante dalla fusione è dunque elemento imprescindibile.

Secondo una parte della dottrina per "atto costitutivo" si intende solo lo statuto della società risultante dalla fusione e non anche la c.d. parte effimera, quale quella relativa ai nomi degli amministratori e dei sindaci nota2. In senso contrario, v'è chi ha rilevato c he, qualora si lasciasse all'assemblea delle società partecipanti all'operazione la scelta degli amministratori e dei sindaci " potrebbe mancare l'uniformità di designazione e, conseguentemente, paralizzarsi l'intera procedura, mentre, se la si rimettesse ai sottoscrittori dell'atto di fusione, si darebbe loro un potere ultroneo rispetto a quello di mera rappresentanza della rispettiva società, la cui volontà devono compiutamente eseguire. In ogni caso verrebbe lesa quella funzione di completa ed esauriente informazione preventiva cui è finalizzata la publicazione del progetto" nota3.

Per modificazioni, devono invece intendersi tutte le modificazioni, sia quelle direttamente dipendenti dall'operazione di fusione, sia quelle poste in essere in concomitanza, anche se non in conseguenza, della fusione nota4.

- Il n. 3) dell'art. 2501 ter cod. civ. dispone che nel progetto di fusione venga indicato il rapporto di cambio delle azioni o quote delle varie società che partecipano alla fusione nonché l'eventuale conguaglio in denaro, rinviando alla relazione degli esperti e degli amministratori, l'illustrazione e la giustificazione di tale rapporto. Sulla base di tale rapporto di cambio i soci delle società incorporate o fuse vedono annullate le proprie azioni o quote, le quali vengono sostituite dalle azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione nota5.

Il conguaglio in denaro adempie ad una pluralità di funzioni quali, la permanenza dello status di socio anche da parte di azionisti marginali nota6 ed evitare la presenza di resti e arrotondamenti nei rapporti di cambio teorici.

- Il n. 5) dell'art. 2501 ter cod. civ. prevede l'indicazione della data a partire dalla quale le azioni o le quote potranno parteciperanno agli utili.

- Il n. 6) prescrive la necessità di indicare la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.

Come è evidente, le indicazioni di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2501 ter cod. civ. fanno riferimento alla "tempistica" degli effetti dell'operazione, ossia al momento in cui si produrranno gli effetti sostanziali dell'atto di fusione. La finalità dei punti in questione consiste nel semplificare le operazioni contabili inerenti al procedimento di fusione, consentendo di riequilibrare e coordinare le diverse contabilità delle società partecipanti all'operazione.

Infatti, facendo coincidere gli aspetti contabili dell'operazione con l'inizio dell'esercizio sociale della società incorporata o partecipante alla fusione, si evita di dover redigere un bilancio e presentare una dichiarazione per la frazione di esercizio sociale compreso fra l'inizio di questo e la data in cui ha effetto la fusione.

E' da sottolineare tuttavia che la retrodatazione non potrà essere disposta in caso di fusione propria in quanto la società risultante dalla fusione acquisterà la propria personalità giuridica solo a seguito del perfezionamento del procedimento di fusione, non potendo considerarsi esistente prima di tale momento.

- Il n. 7) dell'art. 2501 ter cod. civ. prende in considerazione l'eventuale trattamento di favore riservato a particolari categorie di soci, quali i possessori di azioni privilegiate, di risparmio o obbligazioni. Questi soggetti, in caso fusione, hanno il diritto di mantenere integri i loro diritti, da quelli inerenti al tasso di interesse stabilito, ai poteri esercitabili in assemblea, sino al diritto, in caso di obbligazioni, alla restituzione del capitale prestato alla società.

Conseguentemente, al fine di consentire a tali soggetti di valutare i riflessi dell'operazione nei loro confronti, il progetto dovrà indicare le eventuali modifiche ai diritti degli obbligazionisti, ivi incluse quelle inerenti al tasso, ai tempi e alle modalità di conversione, le caratteristiche delle azioni offerte ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e, infine, le informazioni relative ad eventuali rapporti di cambio per categorie di azioni.

- Infine, il n. 8) dell'art. 2501 ter cod. civ. prevede l'indicazione di particolari vantaggi eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Vigendo il vecchio testo dell'art. 2501 bis cod. civ. , parte della dottrina aveva affermato che la dizione "proposti" contenuta nel testo della legge avrebbe consentito all'assemblea di derogare all'immodificabilità del progetto, riducendo o aumentando i benefici in esso indicati, consentendo peraltro ai soci di minoranza, di fronte a vantaggi sfacciati nei confronti degli amministratori, di reagire impugnando la delibera per abuso o eccesso di potere.

Il problema di eventuali vantaggi non giustificati accordati agli amministratori a seguito della fusione è adesso risolto con il disposto di cui al II comma dell'art. 2502 cod. civ. secondo cui, in sede di delibera di fusione, i soci possono apportare modifiche al progetto di fusione che non incidano sui diritti loro o di terzi.

Particolare importanza assume inoltre la previsione di cui al II comma dell'art. 2501 ter cod. civ. ove, con riferimento al rapporto di cambio ed al fine di disciplinare il frequente caso della presenza dei resti, viene espressamente prevista la possibilità di un conguaglio in denaro in misura però non superiore al 10% del valore nominale delle quote o azioni loro assegnate in sede di progetto di fusione. Questa previsione risponde all'esigenza di evitare paralisi all'operazione di fusione: paralisi derivante dalla impossibilità (quasi costante) di attuare un cambio fra azioni alla pari. La ratio di tale norma che limita il conguaglio al 10%, è rinvenibile nel fatto che "..in presenza di un conguaglio in denaro superiore al 10%, l'operazione non sarebbe qualificabile come fusione" nota7 .

Note

nota1

Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia al D. Lgs. 16/01/1991, n. 22 .
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nota2

Cfr. Serra-Spolidoro, Fusioni e Scissioni di società: commento al D. Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, Milano, 1993.
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nota3

Cfr. Laurini, La fusione di società, in Riv. Not., vol. I, 1991, p. 577.
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nota4

Vasapolli, La scissione di società nazionali, Milano, 1993.
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nota5

Per il cosiddetto "rapporto di concambio", si veda infra nel testo.
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nota6

Cfr. Gelosa-Insalaco, Fusioni e Scissioni di società, Milano, 2002.
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nota7

Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia al D. Lgs. 16/01/1991, n. 22 .
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Bibliografia

  • GELOSA G.-INSALACO M., Fusioni e scissioni di società, Milano, 2002
  • LAURINI G., La fusione di società, Riv. Not., I, 1991
  • SERRA A.-SPOLIDORO M.S., Fusioni e scissioni di società: commento al D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, Milano, 1993
  • VASAPOLLI, La scissione di società nazionali, Milano, 1993

Prassi collegate

  • Quesito n. 79-2016/I, Modificabilità (indicazione di un nuovo sindaco supplente) del progetto di fusione depositato
  • Quesito n. 438-2014/I, Modificazione soggettiva al progetto di fusione

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