Rapporto tra deliberazioni di fusione ed atto di fusione



Una volta che l'operazione di fusione sia deliberata da ciascuna delle società partecipanti all'operazione, la medesima rinviene finale attuazione nell'atto di fusione. Quest'ultimo si pone come atto esecutivo delle singole deliberazioni adottate in sede di fusione; conseguentemente deve trovare pedissequa corrispondenza in quanto deciso dagli organi assembleari delle società fondende.

Circa la natura giuridica dell'atto di fusione vi sono contrapposte tesi.

Secondo una dottrina minoritaria, l'atto di fusione sarebbe un atto esecutivo delle deliberazioni assembleari, senza alcun contenuto dispositivo. Tale impostazione appare contrastante con le norme regolatrici il procedimento di fusione. Se l'atto di fusione costituisse esclusivamente una mera esecuzione di quanto deliberato in sede assembleare, la sua stipulazione sarebbe superflua e il procedimento di fusione si esaurirebbe nell'adozione delle deliberazioni.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, al contrario, l'atto di fusione è un atto di natura strettamente negoziale, in cui si esprime la volontà espressa dalle parti contrattuali e che conclude un complesso iter procedimentale finalizzato alla fusione delle società partecipanti o alla incorporazione di alcune in un'altra. Solamente con l'atto di fusione, infatti, si consacra l'accordo cui sono pervenute in sede di delibera di fusione le società fondende nota1.

La fusione di società, dunque, pur essendo una manifestazione di volontà già perfetta in sede di deliberazione di fusione, dev'essere trasfusa nel contratto di fusione. I due momenti sono tuttavia formalmente indipendenti l'uno dall'altro, atteso che la deliberazione ha efficacia meramente interna, mentre l'atto di fusione è opponibile a terzi.

Segnatamente l'atto finale di fusione può definirsi come il contratto di contenuto patrimoniale con il quale due o più società trasferiscono ad una società preesistente o ad una società nuova, costituitasi con il trasferimento, il complesso di tutti loro rapporti giuridici attivi e/o passivi, interni e/o esterni. In esso si "travasa" il contenuto volitivo delle deliberazioni di fusione che soltanto attraverso questo strumento assumono rilevanza esterna. In sintesi il contratto di fusione si atteggia quale atto dovuto che le singole società sono tenute a stipulare tra loro nota2.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto di fusione, si deve distinguere a seconda che si tratti di fusione propria ovvero fusione per incorporazione.

Nella prima ipotesi, ossia la costituzione di una nuova società, sarà necessaria l'individuazione di tutti gli elementi costitutivi. In particolare non si potrà prescindere dall'indicazione e dalla nomina dei soggetti cui compete l'amministrazione ed il controllo della società, dall'inizio e dalla data di chiusura di quell'esercizio e dagli altri elementi qualificanti il soggetto giuridico neocostituito.

Con riferimento invece alla fusione per incorporazione, non determinandosi la nascita di alcuna nuova entità, l'atto costitutivo dovrà contenere sia il richiamo alle delibere ed alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, sia la conferma dell'iscrizione nel registro delle imprese. Dovranno inoltre essere elencate sia le attività sia le passività oggetto della fusione, nonché l'eventuale rapporto di partecipazione.

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Note

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Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1999; Simonetto, Delle società. Trasformazione fusione e scissione, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1976; Santagata, La fattispecie di fusione, in Fusioni e scissioni di società, a cura di Patroni-Griffi, Milano, 1995.
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Cfr. Oppo, Fusione e scissione delle società secondo il D. Lgs. 22/1991, in Riv. Dir. Civ., 1991, p. 501.
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Bibliografia

  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1999
  • OPPO, Fusione e scissione delle società secondo il d.lgs. 1991 n. 22 : profili generali , Riv. dir. civ., II, 1991
  • SANTAGATA, La fattispecie di fusione, Milano, Fusioni e scissioni di società, 1995
  • SIMONETTO, Delle società, Bologna, Comm. Scialoja-Branca, 1976
  • SIMONETTO, Delle società.Trasformaz. e fusione delle società, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. di Scialoja-Branca, a cura di F. galgano, 1976
  • SIMONETTO, Trasformazione e fusione, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976

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