Forma ad substantiam del contratto costitutivo e modificativo di consorzio



L'art. 2603 cod.civ. prescrive che il contratto con il quale viene costituito il consorzio deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Si tratta dunque di un caso di forma vincolata ad substantiam.

Disposizione del tutto analoga è dettata, per le modificazioni del contratto, dall'art. 2607 cod.civ., ai sensi del quale esse debbono parimenti essere effettuate per iscritto sotto pena di analoga sanzione invalidante.

Prassi collegate

  • Studio n. 587-2016/C, Natura e opponibilità del consorzio di urbanizzazione
  • Quesito n. 897-2013/I, Costituzione di consorzio tra privati e comune per la gestione di un acquedotto e spending review
  • Quesito n. 69-2012/I, Modificazioni del contratto di consorzio: competenza
  • Quesito n. 14-2012/I, Partecipazione di professionisti ad una società consortile
  • Quesito n. 225-2011/I, Scioglimento e liquidazione di consorzio e ripartizione delle spese e dei costi della liquidazione

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