Esclusa la capacità di testare o donare per il beneficiario di amministrazione di sostegno? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12460 del 21 maggio 2018)

Con la nomina dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare può imporre al beneficiario il divieto di fare testamenti e donazioni. Infatti la presenza di circostanze di eccezionale gravità tali da escludere a priori il compimento di alcune categorie di atti si rivela uno strumento estremamente efficace per salvaguardare gli interessi del soggetto e di coloro che aspirano alla sua successione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è di speciale difficoltà. Infatti non è detto che l'amministrazione di sostegno sia disposta a favore di un beneficiario affetto da problemi di carattere mentale e relazionale. In quest'ultimo caso, tuttavia, la graduazione della incapacità si palesa estremamente problematica proprio in riferimento al tema del compimento degli atti di liberalità donativa e, soprattutto, testamentaria. Si rifletta che il testamento è un atto personalissimo, che non tollera cioè rappresentanza nè volontaria nè legale. Come il compimento di tali atti, per propria natura comportanti un depauperamento del patrimonio del beneficiario (ovvero comunque un intento liberale conseguente alla propria futura scomparsa) possa conciliarsi con la nomina di un amministratore di sostegno (quando sia stato nominato per supplire a deficit relazionali e mentali) non è dato di sapere.

Aggiungi un commento