Amministrazione di sostegno e compimento di atti personalissimi: al Giudice tutelare spetta indagare per verificare la eventuale infermità e raggirabilità che potrebbero precludere la capacità di testare. (Tribunale di Vercelli, 3 settembre 2015)

Il Giudice tutelare, laddove chiamato ad esprimersi sull’opportunità di privare il beneficiario di amministrazione di sostegno della capacità di negoziare validamente un testamento, dovrà approfondire: i) se il medesimo versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in stato di facile raggirabilità e che non gli consentano di giovarsi di intervalli di lucidità; ii) se comprenda in modo corretto o meno la natura dell’atto da compiersi; iii) ancora, se vi possa essere indotto sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni. Ciò potrà fare avendo riguardo, in via analogica, alle disposizioni che disciplinano l’attività notarile di raccolta degli atti - imponendo al rogante un’indagine sulla volontà delle parti (art. 47, l. notarile, art. 67 r. notarile) nonché a tutte le norme del codice civile che disciplinano l’invalidità successiva del testamento o delle singole disposizioni (art. 591, comma II n. 3; artt. 624 ss. c.c.).

Commento

(di Daniele Minussi)
Può il beneficiario di amministrazione di sostegno fare testamento? La Corte di merito si dilunga in una esegesi della legge notarile per porre in capo al Giudice tutelare il compito di interpretare le volontà del beneficiario, in un certo senso anche in riferimento alla possibile condotta di coartazione o sviamento della volontà testamentaria da parte di altri soggetti. Non si vede perchè ci si dovrebbe tuttavia allontanare da un sindacato nei termini dell'art.591 cod.civ., indagando cioè sulla capacità di intendere o di volere del beneficiario, quando non dovesse essere considerato già privo della stessa.

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