Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, 4-11-2005. Persona in stato di coma vegetativo e applicabilità dell'amministrazione di sostegno.

La L. n.6/2004 ha inteso "sostenere" tutti coloro che, versando in condizioni di menomazione fisica o psichica, si trovino nell' "impossibilità", ancorchè transitoria, di provvedere ai propri interessi;

Il legislatore, in proposito, ha inteso avere riguardo all'intero spettro delle incapacità, come si desume dal fatto che, al n.3 dell'art.405, ha previsto e distinto, come possibile oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore può compiere in rappresentanza esclusiva ("in nome e per conto") della persona (ciò che accade in caso di interdizione ovvero di minore di età), e, al successivo n. 4 della medesima disposizione, gli atti che la persona stessa può compiere "solo con l'assistenza" dell’amministratore (come invece avviene nell'ipotesi di inabilitazione);

A conferma dell'effettivo intento normativo e delle finalità di "sostegno" della persona in condizioni di minorata capacità , peraltro già espressi dal legislatore del 1942 (l'art. 424 c.c. dichiara applicabili alla tutela degli interdetti ed alla curatela degli inabilitati "le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati" e dunque, principalmente, quella di cui all’art. 357 c.c., che attribuisce al tutore la funzione della "cura della persona") - la L. n. 6/2004 demanda al Giudice Tutelare l'adozione "anche d'ufficio" dei "provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata" (art.405, comma 3, c.c.), esigenza di tutela che trova riscontro, sul piano della ratio legis, anche nel primo comma del successivo art.408 c.c., a norma del quale: "la scelta dell'amministratore deve avviene con esclusivo riguardo ...alla cura... della persona...".

Può dunque ritenersi recepito il principio per cui il "sostegno" e la "cura" della persona bisognosa di protezione, esigenza cui occorre avere prevalente riguardo, ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco, non si limita alla sfera economico – patrimoniale, ma attiene anche (rectius, principalmente) ai bisogni, ai diritti, alle forme di manifestazione dell'essere umano nella sua complessità (nel suo "essere persona"), ricomprendendo, nel rispetto del sistema costituzionale, ogni attività ed implicazione della vita civile e sociale, giuridicamente significativa ed, in quanto tale, presa in considerazione dall'ordinamento;

Ne segue che può essere adottato il provvedimento di nomina di a.d.s. anche nell'ipotesi in cui il soggetto da ausiliare si trovi in uno stato di coma vegetativo.




Commento

La situazione di totale incapacità di intendere e di volere del soggetto non è stata reputata ostativa rispetto all'adozione del provvedimento di nomina di a.d.s., essendosi rilevato come la normativa non faccia distinzione con riferimento "all'intero spettro dell'incapacità".

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