Scelta tra amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione: quali criteri per decidere? (Appello di Milano, 27 luglio 2014)

L’interdizione e l’inabilitazione rivestono infatti un carattere sussidiario e residuale, nel senso che possono essere applicate solo se costituiscano l’unico strumento che garantisca una tutela adeguata all’interessato, mentre in caso contrario si deve optare per la nomina di un amministratore di sostegno, in quanto misura meno invasiva, che ben può configurarsi quando il beneficiario è affetto da un vizio di mente totale ma non risulta pericoloso né per sé né per altri. L’amministrazione di sostegno può essere esclusa solo in ragione della complessità dell’incarico, delle potenzialità auto o etero – lesiva dell’incapace o dell’inadeguatezza della misura.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia sul tormentato tema del rapporto tra gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione da un lato e, dall'altro, dell'amministrazione di sostegno. Alla (vana) ricerca di un criterio discretivo si cimenta la Corte milanese, facendo riferimento alla assenza di pericolosità del soggetto per sé o per gli altri ovvero ancora alla "complessità dell'incarico" per chi si dovesse prendere cura dell'incapace (ciò che sottintende la titolarità di un patrimonio cospicuo in capo a costui). A quando un intervento del legislatore sul punto?

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