Tribunale di Milano, 11/11/2004. Inapplicabilità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno in caso di assoluta incapacità di intendere e di volere.

L' istituto dell'amministrazione di sostegno non può essere applicato in caso di assoluta incapacità di intendere e di volere, dal momento che le norme che disciplinano tale istituto presuppongono una capacità residuale del soggetto a cui devono essere applicate

Commento

Il ragionamento che sottonde alla pronunzia è semplice: poichè la normativa in tema di amministrazione di sostegno distingue tra attività che può essere compiuta in proprio dal beneficiario, attività eventualmente assistita dall'amministratore, infine attività di natura sostitutiva di costui, sembrerebbe precluso l'accesso all'istituto da parte di soggetti del tutto privi di capacità d'agire.
In effetti il ragionamento è di quelli che si prestano ad essere rovesciati: ma se un soggetto è talmente privo di capacità da non poter manifestare alcun intelleggibile consenso, a che scopo interdirlo?

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