Corte Cost. 9 dicembre 2005 n.440 Infondate le questione di illegittimità costituzionale della normativa in tema di amministrazione di sostegno

E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405 numeri 3 e 4 e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla l. 9 gennaio 2004 n.6 in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 I comma e 42 Cost. e degli artt. 413 ultimo comma e 418 ultimo comma codice civile nel testo introdotto dalla predetta legge in riferimento agli artt. , 3, 4, 41 I comma, 42 e 101 II comma Cost. proposte dal Giudice tutelare di Venezia, sezione distaccata di Chioggia.

Commento

Il Giudice delle leggi respinge l'eccezione di incostituzionalità della quale era stato investito dal Giudice tutelare di Chioggia in relazione al coordinamento dell'intera disciplina dell'amministrazione di sostegno rispetto agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione.
E' stato infatti rilevato come l'ambito di operatività del nuovo istituto non possa essere considerato coincidente con gli altri strumenti di protezione dell'incapace. Spetta infatti pur sempre al giudice il compito di individuare lo strumento più adeguato alla concreta situazione del soggetto da proteggere, rinvenendosi nell'amministrazione di sostegno la possibilità di calibrare poteri e cautele nella maniera più rispondente agli interessi dell'interessato, limitandone la capacità nella minor misura possibile. Soltanto ove non fossero rinvenibili risposte adeguate nell'ambito degli interventi riconducibili all'amminiztrazione di sostegno sarebbe possibile, allo scopo di offrire all'interessato di idonea protezione, fare ricorso ai ben più invasivi strumenti dell'interdizione e dell'inabilitazione, i quali incidono sulla capacità della persona.

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