Sulla necessità o meno di provvedersi alla nomina di amministratore di sostegno. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 13929 del 18 giugno 2014)

L’art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno in presenza di una condizione di incapacità. La discrezionalità rimessa al giudice, infatti, attiene solo alla scelta della misura più idonea. In caso contrario il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall’amministratore di sostegno. In caso contrario, il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall’amministrazione di sostegno.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico il Giudice aveva disatteso il ricorso del padre di un soggetto, volto alla nomina di un amministratore di sostegno che lo potesse proteggere, coadiuvandolo nella tutela dei di lui interessi. Il tutto non già sulla base del fatto che l’eventuale beneficiario fosse in effetti dotato della capacità di attendere da solo alle incombenze della vita quotidiana (anzi essendosi riconosciuto che l’interessato era affetto da una patologia psichiatrica tale da richiedere il supporto di altre persone per il menage quotidiano), bensì sulla scorta del fatto che l’interessato avrebbe potuto fruire “di un’ampia rete di protezione”. E a cosa serve, allora, l’istituto dell’amministrazione di sostegno?

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