Amministrazione di sostegno o curatela? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7999 del 4 aprile 2014)

L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza efficace e flessibile: infatti il suo ambito di applicazione si distingue dall'interdizione e dall'inabilitazione non già per il grado (diverso e meno intenso) di infermità o impossibilità di attendere agli interessi del soggetto, ma per la maggiore idoneità dello strumento a venire incontro alle esigenze della persona bisognosa, sacrificandone nella minore misura possibile la capacità di agire. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una decisione sul tormentato tema della scelta tra amministrazione di sostegno (strumento teoricamente connotato da estrema flessibilità) ed interdizione o inabilitazione.
Nel caso di specie veniva in considerazione una persona anziana facoltosa, soltanto parzialmente incapace di intendere e di volere a causa di una sindrome paranoide. Il ricorso, introdotto dai parenti della donna, già interdetta, ma il cui stato di salute era migliorato, è stato respinto sulla scorta della adeguatezza dell'istituto della mera inabilitazione, ponderate le circostanze del caso concreto. L'argomentazione di fondo rispecchia quanto già deciso da Cass. 22332/2011.

Aggiungi un commento