Durata e recesso dei patti parasociali (società quotate)



I patti parasociali solitamente hanno una durata temporale predeterminata: conseguentemente perdono efficacia nel momento della scadenza del termine finale.

Ai sensi dell'art. 123 t.u.f., i patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea delle società con azioni quotate e in quella delle società che le controllano, devono avere una durata non superiore a tre anni, se contratti a tempo determinato. La pattuizione di una durata superiore sarebbe inoltre inefficace per il tempo eccedente il triennio nota1. Alla scadenza è possibile rinnovarli nota2 . E' altresì possibile, ai sensi del II comma dell'art. 122 t.u.f., convenire una durata a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi nota3.

Il recesso è sottoposto alle speciali formalità pubblicitarie di cui ai primi due commi dell'art. 122 t.u.f.. Gli azionisti che intendano aderire ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 t.u.f. possono inoltre recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122 t.u.f. nota4.

La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni. Il difetto di comunicazione, di pubblicità e di deposito dei patti parasociali genera la sterilizzazione dei voti inerenti alle azioni sindacate ex art. 122 II e III comma t.u.f..

Ci si può porre il problema se questo effetto sopravviva o si estingua alla scadenza dell'efficacia dei patti (ovvero nell'ipotesi dell'esercizio del diritto di recedere da essi). In difetto di chiare indicazioni normative una risposta univoca e sicura non sembra praticabile. Si può dirimere razionalmente il dubbio, ritenendo che l'effetto della sterilizzazione si estingua. Se infatti esso funziona come invito allo scopo di rendere ai terzi conoscibile il contenuto dei patti, ne dovrebbe discendere che, una volta estintasi l'efficacia delle pattuizioni, fa difetto anche il motivo della sterilizzazione del diritto di voto.

Non sono rari i patti privi di alcuna indicazione del termine di scadenza. Essi sono stati nel passato dichiarati nulli dalla Cassazione, sulla base del rilievo secondo il quale essi contrasterebbero con il principio generale, secondo cui è vietato assumere obbligazioni di durata indefinita (Cass. Civ. Sez. I 9975/95 ).

Come detto, la scelta del legislatore in tema di società quotate ( II comma art. 123 t.u.f.) ne riconosce invece la validità, attribuendo tuttavia a ciascuno dei soci aderenti al patto il diritto di recesso con preavviso di sei mesi.

La recente norma legislativa non si pone in contrasto con il citato orientamento della Suprema Corte, il quale è fondato sul rilievo della illiceità di un patto che renda gli aderenti prigionieri per sempre della convenzione, traendone tuttavia spunto per condizionarne la validità con l'attribuzione ai soci del predetto diritto di recesso.

Il diritto di recesso in parola non sembra in alcun modo disponibile (nel senso che non sono ipotizzabili convenzioni limitative o eliminative del medesimo) dal momento che la facoltà di un socio di recedere dai patti vale a correggere proprio l'eventuale illegittimità della previsione di un patto a tempo indeterminato nota5.

Note

nota1

In questi casi si ritiene che operi una sostituzione automatica della clausola di durata temporale del patto, imposta dalla legge, in luogo dell'originaria clausola pattuita dalle parti: cfr.Picciau, La disciplina delle società quotate nel Testo unico della finanza d.lgs. 24 febbraio 1998, in Commentario a cura di Marchetti e Bianchi, art.123, Milano, 1999, p.896.
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nota2

Il legislatore ha previsto il prolungamento del vincolo contrattuale alla scadenza del triennio, purché ciò derivi da una rinnovata volontà delle parti manifestata tanto in maniera espressa quanto tacita: sono dunque da respingere quelle interpretazioni (Costi, I patti parasociali, in La riforma delle società quotate, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 1998, p.122) che escluderebbero la possibilità di una rinnovazione tacita. Questa modalità di rinnovo si manifesterebbe come elusiva della norma che fissa il termine massimo di durata. In realtà ciò che interessa è individuare una manifestazione di volontà delle parti intese a prolungare per un ulteriore triennio il patto, poiché ratio della norma è impedire che le parti si obblighino per un periodo eccedente i tre anni.
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nota3

Il legislatore non ha inteso impedire in radice i patti di durata ultratriennale, come è dimostrato dalla possibilità di stipulare patti parasociali a tempo indeterminato, ma ha previsto una diversa disciplina nelle due ipotesi, riguardante soprattutto il diritto di recesso. Mentre infatti nei patti parasociali a tempo indeterminato ciascuno dei contraenti ha il potere di recedere, cioè di sottrarsi alla vincolatività degli effetti contrattuali, previo preavviso di sei mesi, nei patti a tempo determinato non è dato al socio di scardinare la vincolatività del contratto prima della scadenza del termine, neppure in presenza di una giusta causa (Picciau, cit., p.911).
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nota4

La ratio di queste disposizioni normative è da ricercarsi nella considerazione che poco significato avrebbe la sopravvivenza di una convenzione di voto tra azionisti che avessero aderito ad una offerta pubblica di acquisto e si fossero quindi privati, almeno in parte, delle azioni sindacate. Ciò anche se il recesso ad nutum presuppone l'effettivo trasferimento della proprietà delle azioni e non la semplice adesione all'offerta (cfr.Costi, cit., p.123).
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nota5

"Non vi è dubbio, infatti, che il nuovo sistema normativo che disciplina le società quotate non sembra ammettere la validità di un patto parasociale che comporti un vincolo cui il singolo paciscente non possa sottrarsi, a motivo di una espressa soppressione del diritto di recesso" (Picciau, cit., p.914).
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Bibliografia

  • COSTI, I patti parasociali, Milano, La rif. delle Soc. quot., Quad. di Giur. Comm., 1998
  • PICCIAU, La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza d.lgs. 24 febbraio 1998, Comm. a cura di Marchetti-Bianchi

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