Ambito oggettivo e soggettivo della disciplina legale relativa ai patti parasociali di cui al t.u.f



Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed in particolare la Parte IV, "Disciplina degli emittenti", sembra soltanto parte di una riforma di più ampio respiro, volta a configurare una particolare disciplina destinata alle società per azioni i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati (nonché le eventuali società controllanti).

Può essere evocato in tal senso lo stesso art. 119 , primo articolo del Capo II, la cui titolazione "Disciplina delle società con azioni quotate" non a caso ne sottolinea il contenuto. A mente della norma da ultimo citata, le disposizioni dell'intero Capo II sono applicabili "... salvo che non sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell' Unione europea".

La disciplina che ci accingiamo ad esaminare non riguarda tutte le società: interpretando l'art. 122 successivo si può ritenere che la normativa è volta a disciplinare le s.p.a quotate nonché, in qualità di società controllanti (secondo l'ampia definizione di controllo data dall'art.93 del t.u.f. ), quelle quotate, s.p.a. non quotate, s.r.l e, secondo l'opinione preferibile nota1 , s.n.c. e s.a.s.

Stante il tenore testuale delle norme in esame, è evidente invece che, per quanto attiene alle altre società (s.p.a. non quotate né controllanti, come d'altronde tutte le altre quando non siano similmente coinvolte) le regole di cui agli artt. 122 , 123 e 207 t.u.f. non sono applicabili. D'altronde in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, una apposita disciplina per le società per azioni è stata esplicitamente introdotta nel codice civile mediante la previsione di una ulteriore sezione (III bis ) del capo V del titolo V espressamente ad essi dedicata (artt.2341 bis e 2341 ter cod.civ.) nota2 .

Ciò premesso, si può riferire, in via generale, che l'art. 122 t.u.f. da un lato (non soltanto dunque per quanto attiene alle società assunte direttamente in considerazione dalla norma) possiede il valore di un primo riconoscimento della validità (sia pure in via del tutto generica) dei patti parasociali evocati, dall'altro costituisce un paradigma normativo utilizzabile analogicamente per disciplinare le ipotesi estranee all'ambito applicativo.

La disciplina di cui all'art. 122 t.u.f. sembrerebbe rinvenire altresì limiti di carattere oggettivo: la norma evoca alcune specie di patti parasociali.

Si tratta dei "patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto" di cui al I comma nonché delle ulteriori convenzioni di cui al V° comma della norma citata, vale a dire quelle:

a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);

d) aventi per oggetto o per effetto l' esercizio anche congiunto di un' influenza dominante su tali società.

Parte della dottrina nota3 ha tuttavia osservato che in realtà l'elencazione sarebbe meramente esemplificativa, dovendo comunque applicarsi la normativa in questione a tutti i patti aventi natura parasociale: il problema si sposta a livello definitorio, dovendo focalizzarsi sulla nozione e sulle caratteristiche delle pattuizioni in esame.

Qual è il contenuto precettivo della normativa in questione?

Essa viene a dettare speciali regole in tema di adempimenti pubblicitari e di conseguente validità dei patti parasociali , questioni che verranno separatamente analizzate.

Note

nota1

Atelli, in Comm. al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa e Capiglione, Padova, 1998, p.668 e Lisanti, La nuova disciplina sui patti parasociali di società quotate dopo il regolamento Consob, in Le Società, 1998, p.911.
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nota2

Nel tempo che precedeva l'entrata in vigore della riforma si poteva constatare nell'assoluta difettosità di previsioni generali relativamente alla disciplina dei patti parasociali, tale da indurre parte della dottrina ad ipotizzare un'applicazione analogica della normativa di cui al t.u.f.. Così è stata prospettata la possibilità di farne applicazione analogica per quanto attiene a singoli aspetti specifici (quali ad esempio la durata dei patti e la facoltà di recesso). A questo proposito degna di rilievo era l'opinione secondo la quale "non avrebbe alcuna giustificazione accettabile sul piano razionale una diversa valutazione della validità dei patti parasociali a tempo indefinito a seconda che ineriscano ad una società ordinaria o ad una società quotata" (Salafia, Patti parasociali nella disciplina contenuta nel d.lgs. 58/1998, in Le Società, 1998, p.268), per cui si poteva ritenere che il legislatore avesse inteso dettare una disciplina minima comune a tutte le società e solo quella parte della normativa che prescriveva la pubblicità dei patti sarebbe stata di esclusiva applicazione per le società quotate (e loro controllanti). Si sottolineava inoltre l'ulteriore esigenza di rendere più agevole l'ingresso di nuove società nei mercati regolamentati e quindi di evitare che si creassero così detti "scalini" o salti di disciplina tra s.p.a. quotate e s.p.a. non quotate .
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nota3

Costi, I patti parasociali, in La riforma delle società quotate, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 1998, p.3, per il quale rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle norme in questione le convenzioni (previste dall'art.2352 cod.civ.) che attribuiscono il diritto di voto sulle azioni oggetto di pegno e di usufrutto al nudo proprietario anzichè al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché le convenzioni sulla titolarità del diritto di voto delle quali si prevede la stipulazione da parte di società di gestione del risparmio e dei fondi pensione.
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Bibliografia

  • ATELLI, Padova, Comm. t.u. inter.finan., 1998
  • COSTI, I patti parasociali, Milano, La rif. delle Soc. quot., Quad. di Giur. Comm., 1998
  • LISANTI, La nuova disciplina sui patti parasociali di società quotate dopo il regolamento Consob, Le società, 1998
  • SALAFIA, Patti parasociali nella disciplina contenuta nel d.lgs. 58/1998, Le società, 1998

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