Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 107


OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PREVENTIVA

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
(Alinea così modificato prima dall'art. 9.65, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dal comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229)
a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta;
(Lettera così modificata prima dal comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 e poi dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 2, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dalle persone che agiscono di concerto con lui (470);
(Lettera così modificata prima dall'art. 9.65, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, poi dal comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 e, infine, dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 2, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).
(Lettera così modificata prima dall'art. 9.65, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, poi dal comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 e, infine, dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 2, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.
3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:
a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;
(Lettera così modificata dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 2, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione (473).
(Lettera così sostituita dall'art. 9.65, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

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