Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 20


DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni.
2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, il direttore regionale può essere contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h).
4. Il direttore regionale, oltre a svolgere le funzioni delegate, in particolare:
a) propone al capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale;
b) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;
c) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), dall'articolo 8, comma 2, lettera e) e dall'articolo 9, comma 2, lettera d);
d) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
e) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice;
f) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
g) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 88 del Codice;
h) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
i) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
l) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dalle soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice;
m) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;
n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata, previste dall'articolo 59 del Codice, e conseguentemente effettua la comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'articolo 62, comma 1, del Codice;
o) propone al Direttore generale competente, sentite le soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su indicazione del Direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
p) propone ai Direttori generali competenti, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
q) richiede alle commissioni provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
r) propone al Direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici;
s) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
t) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie d'insegnamento, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
v) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;
z) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
aa) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
bb) organizza e gestisce le risorse strumentali degli uffici dipendenti nell'ambito della regione, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13.
cc) alloca le risorse umane degli uffici dipendenti, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13;
dd) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale, ferme restando le competenze di cui all'articolo 13.
5. Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale.
6. Il direttore regionale, inoltre, può delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o più delle altre funzioni di cui al comma 4.

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