Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 11


DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
1. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni e compiti in materia di beni archivistici.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
g) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;
m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
o) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
p) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
s) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati all'articolo 7, comma 2, lettera t).
3. La funzione di cui al comma 2, lettera b), è di norma delegata ai soprintendenti archivistici.

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