Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 5


DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;
b) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
a) cura l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
b) predispone le intese istituzionali di programma Stato-regioni e gli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del Codice, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
c) vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro;
d) provvede, per il tramite del Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, anche su proposta dei direttori regionali, all'allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale;
e) individua i criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine può avvalersi delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
g) propone al Ministro il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani spesa.
4. Al Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro e l'Istituto per il catalogo e la documentazione, quali istituti con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione.
5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

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