Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 3


DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualità architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea.
2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per i beni archeologici;
b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;
c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.
3. Il Dipartimento si articola, a livello territoriale, negli uffici dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 20.
4. Il Capo del Dipartimento, in particolare:
a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
b) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
d) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;
e) esprime la volontà dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali;
f) propone al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del Codice;
g) elabora, sulla base delle proposte dei direttori regionali e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
5. Le funzioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), possono essere delegate ai direttori generali competenti.
6. La funzione di cui al comma 4, lettera f), è di norma delegata ai direttori regionali.

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