Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 1


CAPO I Amministrazione centrale (DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI)
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.
2. I dipartimenti del Ministero sono:
a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;
c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", anche su proposta del direttore generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: "Codice", ed esercita i diritti dell'azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
5. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il capo del Dipartimento può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.
6. Il capo del Dipartimento è responsabile, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
7. Il Dipartimento costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza.
9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti.
10. I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20.

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