Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 6


DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT
1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, di altre espressioni della cultura e dell'arte aventi carattere di spettacolo, nonchè in materia di sport.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per il cinema;
b) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. 3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
a) svolge i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia;
c) elabora, sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
4. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, del Comitato per i problemi dello spettacolo e del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che operano presso il Dipartimento e svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

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