Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 14


DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA PROMOZIONE
1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico; provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dei progetti e dei piani; provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, ivi compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l'uso di nuove tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
b) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;
c) cura i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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