Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 9


DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
1. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici, storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi. 2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici;
h) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni storici, artistici ed etnoantropologici;
l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice. 3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori regionali.

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