Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 18


COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI
1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
f) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee.
2. I Comitati esprimono pareri:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
b) a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, sugli schemi di atti normativi e sugli schemi di atti amministrativi generali;
c) a richiesta dei capi dei dipartimenti competenti, sull'adozione di provvedimenti di tutela di particolare rilevanza, nonchè sulle questioni afferenti metodologie e criteri di intervento sui beni culturali;
d) obbligatoriamente, sui ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti.
3. Ciascun Comitato è composto:
a) da due rappresentanti eletti, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;
b) da un esperto di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Ministro;
c) da due professori universitari di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Consiglio universitario nazionale.
4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti, i direttori generali competenti per materia ed i direttori regionali competenti per territorio.
5. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 3. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6.
6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

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