Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 17


CAPO II Organi consultivi centrali (CONSIGLIO SUPERIORE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI)
1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici è organo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali. Esso, in particolare, esprime pareri:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
b) su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
c) su ogni questione tecnico-scientifica di carattere generale concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici;
d) sulle questioni demandate da leggi o regolamenti.
2. Il Consiglio superiore è composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 2, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio superiore possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici.
4. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 1, lettera a).
5. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.
6. I componenti del Consiglio superiore restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, nè essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero nè assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.
7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

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