Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 16


DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT
1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali, nonchè in materia di attività sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);
d) propone, coordina ed attua le iniziative culturali in materia di sport;
e) cura i rapporti con Enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale anti-doping);
f) cura i rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;
g) svolge funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza del Ministero;
h) esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività musicali, di danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni competenti.

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