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DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI 1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei, anche su delega del capo del Dipartimento. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali; b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice; e) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale; f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice; l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici; m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici; o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice; p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice; q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice; s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; t) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice; u) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice. 3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.