Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 7


La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo
cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14, comma primo, della
legge è presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal vescovo
diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione dei motivi che
giustificano la richiesta e della destinazione che l'autorità
ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo.
La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico
di cui all'art. 20, comma terzo, della legge.
Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

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