Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 13


Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art.
19, comma secondo, della legge è emanato su proposta del Ministro
dell'interno.
Il Ministro comunica all'autorità ecclesiastica competente gli
elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno dei requisiti
prescritti per il riconoscimento dell'ente.

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