Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 9


La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili
o ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati è
accompagnata:
a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente da
cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le
generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali
limitazioni del potere di rappresentanza;
b) dalla deliberazione del competente organo dell'ente relativa
all'acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale
rappresentante;
c) dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico
contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di
pubblicazione del testamento;
d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;
e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei beni
mobili oggetto della donazione, dell'eredità o del legato;
f) dall'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica
ove prescritta;
g) da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunità
dell'acquisto e la destinazione dei beni.
Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il
prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni
nonché il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove
occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei
beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica
amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra
provincia.
I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti