Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 17


A decorrere dal 1° gennaio 1987 il trattamento tributario delle
remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore
delle diocesi è regolato ai sensi dell'art. 25 della legge e del
presente articolo.
L'Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla base
delle comunicazioni ricevute dagli istituti diocesani, determina
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le
remunerazioni sono state corrisposte, secondo la tabella delle
aliquote in vigore per il relativo periodo di imposta, l'ammontare
dell'imposta dovuta da ciascun soggetto indicato dagli istituti
diocesani applicando, a richiesta dell'interessato, le detrazioni
d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle ritenute è
effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di Roma entro il 15 aprile successivo alla determinazione
dell'imposta dovuta e con le modalità stabilite nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
L'Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia ai
soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, entro il termine indicato dall'art. 16,
ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel certificato
deve essere indicato l'istituto diocesano che gestisce la posizione
retributiva del soggetto interessato.
L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è altresì
tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ai sensi
degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto indicato al comma 3,
intendendosi per pagamenti fatti nell'anno precedente l'importo delle
remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma 2.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti