Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 6


La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art.
10 della legge è presentata all'autorità statale o regionale
competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti
dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche.
Alla domanda è altresì allegato l'atto di costituzione o
approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i
poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi statutari.
Per l'assenso dell'autorità ecclesiastica si applica la
disposizione dell'art. 2, comma 3.

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