Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 5


Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento
della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento
della domanda è comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità
ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato
l'assenso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti