Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 4


Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce,
se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta
all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica
amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra
provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al
Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati
dell'avvenuta trasmissione.
Il prefetto territorialmente non competente che riceve la
domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al
comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti