Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 12


Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti
previsti dall'art. 19, comma primo, della legge si provvede su
domanda dell'autorità ecclesiastica che li ha disposti o approvati,
ovvero del legale rappresentante dell'ente con l'assenso
dell'autorità ecclesiastica.
La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno con
l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il
mutamento. Essa è corredata da copia autentica del provvedimento
ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia
autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente.
La domanda è presentata al prefetto della provincia in cui
l'ente ha sede.

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