Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 19


Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale
o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all'art.
31, comma primo, della legge sono presentate dal legale
rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.
Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale di cui
agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge, con gli
estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono
contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene e gli
estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.
Le domande relative ai trasferimenti a termini dell'art. 29,
comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica del
provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni,
volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base di
tale provvedimento.
In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura
catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed
onere di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono subordinate
all'espressa richiesta del legale rappresentante dell'ente al quale i
beni sono trasferiti.

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