Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 2


La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della legge è
diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura
della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati
la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona
che lo rappresenta.
Alla domanda sono allegati:
a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione
dell'ente o copia autentica di esso;
b) le norme statutarie relative alla struttura dell'ente ed ai
controlli canonici cui è soggetto, salvo che tali elementi risultino
da disposizioni del codice di diritto canonico specificamente
indicate nella domanda;
c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti
generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento;
d) i documenti da cui risulti il fine dell'ente, salvo che si
tratti di enti di cui all'art. 2, comma primo, della legge;
e) la documentazione relativa agli elementi da indicare nel
registro delle persone giuridiche.
L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della
legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla
medesima.

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