Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 14


Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti
canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29, comma
primo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il 30
settembre 1986, e di quelli di cui all'art. 22, comma terzo, della
legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1989,
si applicano le procedure ordinarie previste per il riconoscimento,
la trasformazione, la soppressione degli enti ecclesiastici.

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