Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 11


La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero
dell'interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277,
1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta
giorni dalla loro promulgazione; comunica altresì il limite di valore
stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, del
codice di diritto canonico.
Chiunque vi abbia interesse può richiedere alla prefettura del
luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel comma 1,
vigenti al momento della richiesta.

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