Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 41


La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua ad
amministrare i beni di sua proprietà e quelli di cui all'art. 37,
anche se la chiesa perde la personalità giuridica a norma dell'art.
30 della legge o per altra causa. Alla soppressione della fabbriceria
che non disponga più di tali beni si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno
d'intesa col vescovo diocesano, udito il Consiglio di Stato.
La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere
se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono più
beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata
con decreto del Ministro dell'interno.

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