Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 40


La fabbriceria non può compiere atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza l'autorizzazione governativa, da concedersi
sentita la competente autorità ecclesiastica.
La relativa istanza è presentata al prefetto dal presidente
della fabbriceria, corredata dalla delibera del consiglio,
dall'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica e da tutti gli altri
documenti giustificativi.
L'autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione è rilasciata dal prefetto, entro novanta
giorni dalla domanda ( Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 18 aprile 1994, n.343).

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