Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 39


Il presidente della fabbriceria entro il 31 gennaio di ciascun
anno trasmette al prefetto il conto consuntivo dell'anno precedente e
il bilancio preventivo dell'anno in corso, approvati dal consiglio.
Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può formulare
osservazioni entro trenta giorni.
Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni
dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero
l'impossibilità per la fabbriceria di continuare a funzionare:
a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può, sentito il
vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria affidandone la
provvisoria gestione ad un suo commissario;
b) in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il quale,
sentito il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può
sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario.
Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3,
l'amministrazione straordinaria non può eccedere il termine di sei
mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine
entro il quale la fabbriceria deve essere ricostituita.

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