Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 38


Il presidente della fabbriceria:
a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per
l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate;
c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne
riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile;
d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o
dell'ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai
beni della chiesa amministrati dalla fabbriceria.

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